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Inchiesta

30

progettare

392

settembre

2015

aziende che occupano fino a 15

dipendenti le sanzioni sono ridot-

te. L’indennizzo ammonterà a una

mensilità per ogni anno di servi-

zio, con un minimo di due e un

massimo di sei. Emergono quindi

tre aspetti significativi, come ci

evidenzia l’avvocato Gabriele Fava:

“È soppresso il riferimento ai codici

disciplinari contenuti nella contrat-

tazione collettiva; il giudice, quindi,

potrà valutare solo il fatto storico

senza poter applicare il rimedio

reintegratorio nel caso in cui riten-

ga il licenziamento sproporzionato

rispetto al fatto stesso (evitando in

tal modo quella differenza di giu-

dizi a cui si assiste da molti anni);

viene prevista dalla norma stessa

la possibilità in capo al lavoratore,

di dimostrare l’”insussistenza del

fatto materiale contestato”. Oc-

corre però evidenziare che tutti

i contratti collettivi contengono

clausole di gradualità (“nei casi più

gravi”), e comunque previsioni ge-

neriche ed elastiche, che modulano

le condotte ivi previste in vari stadi

(gravi, medi, lievi) attraverso la me-

diazione dell’interprete, ossia del

giudice; al quale rimettono quindi

un’ ampia discrezionalità. “Se i

contratti collettivi non verranno

modificati e/o integrati in ogni caso

non potranno che restare un punto

di riferimento”, conclude.

tribuzione previdenziale - continua

l’avvocato - è invece ‘crescente’ in

quanto si incrementa con gli anni

di servizio: sarà di importo pari a

due mensilità dell’ultima retribu-

zione di riferimento per il calcolo

del trattamento di fine rapporto per

ogni anno di servizio, in misura non

inferiore a 4 e non superiore a 24

mensilità”.

Riformare l’art. 18

La disciplina del regime a tutele

crescenti va a sostituire l’art. 18

dello Statuto dei lavoratori, per

operai, impiegati e quadri, esclusi

solo i dirigenti. Il cuore delle nuo-

ve disposizioni riguarda il regime

di tutela nei confronti del licen-

ziamento illegittimo: l’indennizzo

economico diventa la regola ge-

nerale al posto della reintegra. In

caso di licenziamento economico,

se il giudice accerta che è illegitti-

mo, dichiara estinto il rapporto di

lavoro condannando il datore di

lavoro al pagamento di un’inden-

nità pari a due mensilità per ogni

anno di servizio, con un minimo

di 4 e un massimo di 24 mensilità.

La stessa regola vale per i licenzia-

menti collettivi (per la violazione

dei criteri di scelta il datore di

lavoro è condannato a pagare un

indennizzo) e per i licenziamenti

disciplinari, a meno che non venga

dimostrata l’insussistenza del fatto

materiale contestato al lavoratore

e senza alcuna valutazione circa la

sproporzione del licenziamento da

parte del giudice.

Se il lavoratore dimostra l’insussi-

stenza del fatto, il datore di lavoro è

condannato alla reintegrazione nel

posto di lavoro e al pagamento di

un risarcimento fino a 12 mensilità.

La reintegra viene confermata per

licenziamenti discriminatori, nulli

e intimati in forma orale. Per le

L’assicurazione sociale per l’impiego

Con il JobsAct viene introdotta la Naspi (che dal primo maggio sostituirà le attuali Aspi e mini

Aspi), la nuova assicurazione sociale per l’impiego che riguarda tutti i disoccupati involontari

dal 1 maggio 2015. (con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche

amministrazioni e degli operai agricoli). L’ammontare dell’indennità non può eccedere i 1.300

euro. Dopo i primi 4 mesi la Naspi viene ridotta del 3% al mese. L’assegno è condizionato

alla partecipazione a programmi di politiche attive ed è garantito al disoccupato che vanta

contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, nonché

30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente.