Inchiesta
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progettare
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•
settembre
2015
aziende che occupano fino a 15
dipendenti le sanzioni sono ridot-
te. L’indennizzo ammonterà a una
mensilità per ogni anno di servi-
zio, con un minimo di due e un
massimo di sei. Emergono quindi
tre aspetti significativi, come ci
evidenzia l’avvocato Gabriele Fava:
“È soppresso il riferimento ai codici
disciplinari contenuti nella contrat-
tazione collettiva; il giudice, quindi,
potrà valutare solo il fatto storico
senza poter applicare il rimedio
reintegratorio nel caso in cui riten-
ga il licenziamento sproporzionato
rispetto al fatto stesso (evitando in
tal modo quella differenza di giu-
dizi a cui si assiste da molti anni);
viene prevista dalla norma stessa
la possibilità in capo al lavoratore,
di dimostrare l’”insussistenza del
fatto materiale contestato”. Oc-
corre però evidenziare che tutti
i contratti collettivi contengono
clausole di gradualità (“nei casi più
gravi”), e comunque previsioni ge-
neriche ed elastiche, che modulano
le condotte ivi previste in vari stadi
(gravi, medi, lievi) attraverso la me-
diazione dell’interprete, ossia del
giudice; al quale rimettono quindi
un’ ampia discrezionalità. “Se i
contratti collettivi non verranno
modificati e/o integrati in ogni caso
non potranno che restare un punto
di riferimento”, conclude.
tribuzione previdenziale - continua
l’avvocato - è invece ‘crescente’ in
quanto si incrementa con gli anni
di servizio: sarà di importo pari a
due mensilità dell’ultima retribu-
zione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per
ogni anno di servizio, in misura non
inferiore a 4 e non superiore a 24
mensilità”.
Riformare l’art. 18
La disciplina del regime a tutele
crescenti va a sostituire l’art. 18
dello Statuto dei lavoratori, per
operai, impiegati e quadri, esclusi
solo i dirigenti. Il cuore delle nuo-
ve disposizioni riguarda il regime
di tutela nei confronti del licen-
ziamento illegittimo: l’indennizzo
economico diventa la regola ge-
nerale al posto della reintegra. In
caso di licenziamento economico,
se il giudice accerta che è illegitti-
mo, dichiara estinto il rapporto di
lavoro condannando il datore di
lavoro al pagamento di un’inden-
nità pari a due mensilità per ogni
anno di servizio, con un minimo
di 4 e un massimo di 24 mensilità.
La stessa regola vale per i licenzia-
menti collettivi (per la violazione
dei criteri di scelta il datore di
lavoro è condannato a pagare un
indennizzo) e per i licenziamenti
disciplinari, a meno che non venga
dimostrata l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore
e senza alcuna valutazione circa la
sproporzione del licenziamento da
parte del giudice.
Se il lavoratore dimostra l’insussi-
stenza del fatto, il datore di lavoro è
condannato alla reintegrazione nel
posto di lavoro e al pagamento di
un risarcimento fino a 12 mensilità.
La reintegra viene confermata per
licenziamenti discriminatori, nulli
e intimati in forma orale. Per le
L’assicurazione sociale per l’impiego
Con il JobsAct viene introdotta la Naspi (che dal primo maggio sostituirà le attuali Aspi e mini
Aspi), la nuova assicurazione sociale per l’impiego che riguarda tutti i disoccupati involontari
dal 1 maggio 2015. (con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche
amministrazioni e degli operai agricoli). L’ammontare dell’indennità non può eccedere i 1.300
euro. Dopo i primi 4 mesi la Naspi viene ridotta del 3% al mese. L’assegno è condizionato
alla partecipazione a programmi di politiche attive ed è garantito al disoccupato che vanta
contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro, nonché
30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente.