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progettare

392

settembre

2015

29

di computo delle prestazioni pen-

sionistiche”.

Un ‘contratto a tempo indetermi-

nato a tutele crescenti in relazione

all’anzianità di servizio’ cambia,

rispetto al passato, il rapporto di

lavoro per i neoassunti. L’avvocato

Fava premette come “le innovazio-

ni portate dalla riforma del contrat-

to a tempo indeterminato risiedono

nel regime sanzionatorio in caso di

licenziamento illegittimo o comun-

que negli istituti connessi alla fase

patologica del rapporto di lavoro”.

Il venir meno della possibilità di

reintegro in caso di licenziamento

senza giustificato motivo è in vigore

da subito per tutti i lavoratori as-

sunti dal 7 marzo 2015. “La tutela

indennitaria, non soggetta a con-

Dentro la riforma

Con l’avvocato Gabriele Fava (nella foto) entriamo nello specifico di un caso di contenzioso

tra il datore di lavoro e l’azienda.

Come si calcola la mensilità per l’indennità dovuta al lavoratore licenziato per

giustificato motivo oggettivo e giusta causa?

“Nei casi di dichiarazione d’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

e del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (fuori dalle ipotesi di

insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e al difetto di giustificato motivo

consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore) al lavoratore sarà dovuta un’indennità

non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di

servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Nel caso di licenziamento

intimato per vizi formali e procedurali, invece, un’indennità non assoggettata a contribuzione

previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo

del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non

superiore a 12 mensilità.

Il datore di lavoro può proporre una sorta di conciliazione?

“Certo. Il datore di lavoro può proporre al lavoratore ‘l’offerta di conciliazione’ entro 60

giorni dal licenziamento consistente in: assegno circolare di importo pari a 1 mensilità della

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di

servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’importo dell’assegno

non costituisce reddito imponibile ai fine dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è

assoggettata a contribuzione previdenziale. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa

sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza dal rapporto di lavoro sono soggette a

regime fiscale ordinario”.

versamento dei contributi è ricono-

sciuto per un periodo massimo di

36 mesi, che decorrono dalla data

di assunzione del lavoratore, e nel

limite massimo di importo di 8.060

euro annui (671,66 euro mensili).

Per l’esatto computo dell’esone-

ro abbiamo chiesto di entrare nei

dettagli all’avvocato Gabriele Fava,

dello Studio Fava & Associati di

Milano, che così limita l’esonero:

“Non è esonerato il pagamento del-

le seguenti forme di contribuzione:

i premi e i contributi dovuti all’Inail;

il contributo, ove dovuto, al Fondo

di tesoreria Inps; il contributo, o-

ve dovuto, al Fondo di solidarietà

residuale. Resta ferma l’aliquota