progettare
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settembre
2015
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di computo delle prestazioni pen-
sionistiche”.
Un ‘contratto a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti in relazione
all’anzianità di servizio’ cambia,
rispetto al passato, il rapporto di
lavoro per i neoassunti. L’avvocato
Fava premette come “le innovazio-
ni portate dalla riforma del contrat-
to a tempo indeterminato risiedono
nel regime sanzionatorio in caso di
licenziamento illegittimo o comun-
que negli istituti connessi alla fase
patologica del rapporto di lavoro”.
Il venir meno della possibilità di
reintegro in caso di licenziamento
senza giustificato motivo è in vigore
da subito per tutti i lavoratori as-
sunti dal 7 marzo 2015. “La tutela
indennitaria, non soggetta a con-
Dentro la riforma
Con l’avvocato Gabriele Fava (nella foto) entriamo nello specifico di un caso di contenzioso
tra il datore di lavoro e l’azienda.
Come si calcola la mensilità per l’indennità dovuta al lavoratore licenziato per
giustificato motivo oggettivo e giusta causa?
“Nei casi di dichiarazione d’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
e del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (fuori dalle ipotesi di
insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e al difetto di giustificato motivo
consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore) al lavoratore sarà dovuta un’indennità
non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Nel caso di licenziamento
intimato per vizi formali e procedurali, invece, un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non
superiore a 12 mensilità.
Il datore di lavoro può proporre una sorta di conciliazione?
“Certo. Il datore di lavoro può proporre al lavoratore ‘l’offerta di conciliazione’ entro 60
giorni dal licenziamento consistente in: assegno circolare di importo pari a 1 mensilità della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’importo dell’assegno
non costituisce reddito imponibile ai fine dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è
assoggettata a contribuzione previdenziale. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa
sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza dal rapporto di lavoro sono soggette a
regime fiscale ordinario”.
versamento dei contributi è ricono-
sciuto per un periodo massimo di
36 mesi, che decorrono dalla data
di assunzione del lavoratore, e nel
limite massimo di importo di 8.060
euro annui (671,66 euro mensili).
Per l’esatto computo dell’esone-
ro abbiamo chiesto di entrare nei
dettagli all’avvocato Gabriele Fava,
dello Studio Fava & Associati di
Milano, che così limita l’esonero:
“Non è esonerato il pagamento del-
le seguenti forme di contribuzione:
i premi e i contributi dovuti all’Inail;
il contributo, ove dovuto, al Fondo
di tesoreria Inps; il contributo, o-
ve dovuto, al Fondo di solidarietà
residuale. Resta ferma l’aliquota