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DAL MONDO DELLA FINITURA

Il tema della Brexit è sempre molto

caldo a livello a livello europeo. La

Commissione Europea, per focalizzare

alcune delle ripercussioni legate alla

fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione

Europea ha iniziato la pubblicazione di

una serie di notice nelle quali ha rias-

sunto alcune prime considerazioni di

carattere legale. Premessa alle notice è

che quanto è presentato è al netto di

eventuali ulteriori accordi transitori tra

Unione Europea e Regno Unito.

Al momento sono state pubblicate le

seguenti notice:

– Brexit – guidance to stakeholders

on impact in the field of industrial

products, che si focalizza sul set-

tore dei prodotti non-alimentari,

e in particolare affronta il tema

della corretta identificazione degli

operatori economiciei e dell’ope-

ratività degli Organismi notificati;

– Brexit – guidance to holders of

and applicants for trade marks

and Community designs, che si

focalizza sui marchi dell’Unione

Europea e sui disegni e modelli

comunitari;

– Brexit – guidance to stakeholders

on import/export licences for cer-

tain goods, che si focalizza sulla

importazione /esportazione ovvero

su spedizioni soggette a licenza di

talune merci;

– Brexit – guidance to stakeholders

on impact on type-approval of

motor vehicles, che si focalizza

sull’omologazione di veicoli a mo-

tore e relativi rimorchi e di com-

ponenti ed unità tecniche separate

destinati ai veicoli a motore.

Quello che ci preme sottolineare

riguarda le figure degli operatori

economici definiti dalla legislazione

europea:

– fabbricante: la persona fisica o

giuridica che è responsabile della

progettazione o fabbricazione di

un prodotto e che lo immette sul

mercato apponendovi il proprio

nome o marchio.

– importatore: l’operatore econo-

mico stabilito nell’Unione che im-

mette sul mercato dell’Unione un

prodotto originario di un paese

terzo, con responsabilità impor-

tanti e chiaramente definite ai

sensi della normativa di armoniz-

zazione dell’Unione e che in larga

misura si rifanno al tipo di respon-

sabilità cui è soggetto un fabbri-

cante stabilito nell’UE.

– rappresentante autorizzato nell’U-

nione Europea: figura che un fab-

bricante, a prescindere dal fatto

che sia stabilito o no nell’UE, può

nominare affinché agisca per suo

conto per svolgere alcuni compiti

stabiliti dalla normativa di armo-

nizzazione dell’Unione applicabile.

– distributore: la persona fisica o

giuridica nella catena di fornitura,

diversa dal fabbricante o dall’im-

portatore, che mette a disposi-

zione sul mercato un prodotto.

Dalla data di fuoriuscita del Regno

Unito dall’Unione Europea (29 marzo

2019), dovrà, in taluni casi, essere ri-

visto lo status delle aziende del Regno

Unito. Da quella data, infatti, un fab-

bricante o un importatore stabilito nel

Regno Unito non saranno più conside-

rati come operatori economici stabiliti

nell’Unione. La legislazione europea,

in genere, non obbliga il fabbricante

a designare un rappresentante auto-

rizzato. Tuttavia, se il fabbricante sce-

glie di farlo, la legislazione europea

richiede che il rappresentante autoriz-

zato sia stabilito nell’Unione.

Discorso simile anche per gli Organi-

smi Notificati. In alcuni ambiti, la legi-

slazione dell’Unione Europea richiede

l’intervento di una terza parte qualifi-

cata – un Organismo Notificato – du-

rante il processo di valutazione della

conformità. La legislazione europea

richiede che gli Organismi Notificati

siano stabiliti in uno Stato membro e

designati dall’Autorità di notifica dello

Stato membro per l’esecuzione delle

attività di valutazione della conformità

A partire dalla data di fuoriuscita del

Regno Unito dall’Unione Europea ri-

tiro, gli Organismi Notificati del Regno

Unito perderanno il loro status di Or-

ganismi Notificati dell’Unione: per-

tanto, non potranno essere in grado

di svolgere compiti di valutazione della

conformità ai sensi della legislazione

europea.

98

rmo

marzo 2018

Brexit:

parla la

Commissione Europea