DAL MONDO DELLA FINITURA
Il tema della Brexit è sempre molto
caldo a livello a livello europeo. La
Commissione Europea, per focalizzare
alcune delle ripercussioni legate alla
fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione
Europea ha iniziato la pubblicazione di
una serie di notice nelle quali ha rias-
sunto alcune prime considerazioni di
carattere legale. Premessa alle notice è
che quanto è presentato è al netto di
eventuali ulteriori accordi transitori tra
Unione Europea e Regno Unito.
Al momento sono state pubblicate le
seguenti notice:
– Brexit – guidance to stakeholders
on impact in the field of industrial
products, che si focalizza sul set-
tore dei prodotti non-alimentari,
e in particolare affronta il tema
della corretta identificazione degli
operatori economiciei e dell’ope-
ratività degli Organismi notificati;
– Brexit – guidance to holders of
and applicants for trade marks
and Community designs, che si
focalizza sui marchi dell’Unione
Europea e sui disegni e modelli
comunitari;
– Brexit – guidance to stakeholders
on import/export licences for cer-
tain goods, che si focalizza sulla
importazione /esportazione ovvero
su spedizioni soggette a licenza di
talune merci;
– Brexit – guidance to stakeholders
on impact on type-approval of
motor vehicles, che si focalizza
sull’omologazione di veicoli a mo-
tore e relativi rimorchi e di com-
ponenti ed unità tecniche separate
destinati ai veicoli a motore.
Quello che ci preme sottolineare
riguarda le figure degli operatori
economici definiti dalla legislazione
europea:
– fabbricante: la persona fisica o
giuridica che è responsabile della
progettazione o fabbricazione di
un prodotto e che lo immette sul
mercato apponendovi il proprio
nome o marchio.
– importatore: l’operatore econo-
mico stabilito nell’Unione che im-
mette sul mercato dell’Unione un
prodotto originario di un paese
terzo, con responsabilità impor-
tanti e chiaramente definite ai
sensi della normativa di armoniz-
zazione dell’Unione e che in larga
misura si rifanno al tipo di respon-
sabilità cui è soggetto un fabbri-
cante stabilito nell’UE.
– rappresentante autorizzato nell’U-
nione Europea: figura che un fab-
bricante, a prescindere dal fatto
che sia stabilito o no nell’UE, può
nominare affinché agisca per suo
conto per svolgere alcuni compiti
stabiliti dalla normativa di armo-
nizzazione dell’Unione applicabile.
– distributore: la persona fisica o
giuridica nella catena di fornitura,
diversa dal fabbricante o dall’im-
portatore, che mette a disposi-
zione sul mercato un prodotto.
Dalla data di fuoriuscita del Regno
Unito dall’Unione Europea (29 marzo
2019), dovrà, in taluni casi, essere ri-
visto lo status delle aziende del Regno
Unito. Da quella data, infatti, un fab-
bricante o un importatore stabilito nel
Regno Unito non saranno più conside-
rati come operatori economici stabiliti
nell’Unione. La legislazione europea,
in genere, non obbliga il fabbricante
a designare un rappresentante auto-
rizzato. Tuttavia, se il fabbricante sce-
glie di farlo, la legislazione europea
richiede che il rappresentante autoriz-
zato sia stabilito nell’Unione.
Discorso simile anche per gli Organi-
smi Notificati. In alcuni ambiti, la legi-
slazione dell’Unione Europea richiede
l’intervento di una terza parte qualifi-
cata – un Organismo Notificato – du-
rante il processo di valutazione della
conformità. La legislazione europea
richiede che gli Organismi Notificati
siano stabiliti in uno Stato membro e
designati dall’Autorità di notifica dello
Stato membro per l’esecuzione delle
attività di valutazione della conformità
A partire dalla data di fuoriuscita del
Regno Unito dall’Unione Europea ri-
tiro, gli Organismi Notificati del Regno
Unito perderanno il loro status di Or-
ganismi Notificati dell’Unione: per-
tanto, non potranno essere in grado
di svolgere compiti di valutazione della
conformità ai sensi della legislazione
europea.
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rmo
marzo 2018
Brexit:
parla la
Commissione Europea