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progettare

401

OTTOBRE

2016

Francia, sono ammessi a godere del

trattamento di favore esclusivamente

i brevetti e gli altri diritti assimilabili.

Esempio tipico di beni equiparabili

ai brevetti è quello dei cosiddetti

‘certificati protettivi supplementari’,

ammessi a fruire dell’agevolazione

in Francia e Regno Unito. Si tratta di

certificati per l’essenziale di medici-

ne e prodotti fitosanitari, che hanno

funzione di prolungare per un certo

periodo di tempo la durata dell’esclu-

siva brevettuale.

In Lussemburgo, Ungheria, Liechten-

stein e Cipro, l’applicazione è consen-

tita anche per marchi commerciali,

diritti d’autore, modelli e disegni

ornamentali. In tutti i Paesi (con

esclusione di Spagna e Portogallo)

l’agevolazione copre non solo i beni

immateriali sviluppati dal soggetto

che ha un reddito dal loro impiego,

ma anche i beni acquistati da terzi.

Questa estensione presenta diversi

vincoli. In Belgio e nei Paesi Bas-

si l’applicazione del regime ai beni

immateriali acquistati da terzi viene

subordinata alla presenza di ulteriori

attività di sviluppo e perfezionamen-

to di tali beni, mentre in Francia si

applica l’agevolazione a partire dal

terzo periodo d’imposta successivo

a quello in cui è avvenuto l’acquisto.

Quali agevolazioni?

Per quanto riguarda i redditi che sono

ammessi all’agevolazione è in genere

applicata l’inclusione nell’ambito og-

gettivo di applicazione della disciplina

dei canoni derivanti dalla concessione

in uso a terzi dei beni agevolabili. Inol-

tre sono incluse le plusvalenze deri-

vanti dalla cessione degli stessi. Infine

in alcuni Paesi (Belgio, Lussemburgo,

Liechtenstein, Paesi Bassi, Regno Uni-

to e da poco l’Italia) si applica, seppure

con modalità diverse, il beneficio an-

che ai redditi derivanti dalla vendita di

beni e servizi che ‘incorporano’ il bene

immateriale, sia dei redditi ‘impliciti’

nell’utilizzo del brevetto nell’ambito

del processo produttivo.

In relazione al trattamento delle spese

sostenute per la produzione dei red-

diti, il Belgio e l’Ungheria applicano

l’agevolazione al reddito lordo da

beni immateriali, ossia ai componenti

positivi di reddito, non compensati

dai componenti negativi. In altri Paesi

invece si applica un sistema per il qua-

le i componenti negativi del reddito

che si riferiscono ai redditi agevola-

bili debbano essere compensati dai

proventi derivanti dallo sfruttamento

dei beni immateriali. Si abbassa il

vantaggio derivante dall’applicazione

del regime di Patent Box. Ulteriori

elementi riguardano problematiche

di tipo tributario sulla base del valore

imponibile. In Italia la detassazione

del reddito è dal 30 al 50%, quindi il

beneficio in termini di minori imposte

arriva fino a oltre il 15% del reddito

del 2014. Il beneficio riguarda pre-

valentemente le royalty sui brevetti.

La situazione in Italia

Il Patent Box prevede che siano e-

scluse dalla formazione del reddito le

plusvalenze derivanti dalla cessione

dei beni sempre che non meno del

90% del corrispettivo derivante dal-

la loro cessione venga reinvestito,

prima della chiusura del secondo pe-

riodo d’imposta successivo a quello

nel quale si è verificata la cessione,

nella manutenzione o nello svilup-

po di altri beni immateriali. Il Patent

Box ha introdotto un nuovo regime

d’imposizione agevolata (con ‘phase

in’ di tre anni che prevede a regime

il 50%) dei redditi derivanti da beni

immateriali, quali marchi, brevetti e

opere dell’ingegno, nonché processi,

formule e informazioni relativi a espe-

rienze acquisite nel campo industriale,

commerciale o scientifico purché giu-

ridicamente tutelabili. Esso è sfrut-

tabile da tutte le tipologie societarie

(comprese le Stabili Organizzazioni in

Italia d’imprese estere), sempre che

svolgano una reale attività di ricerca

e sviluppo, anche mediante contratti

di ricerca stipulati con l’Università,

enti di ricerca e organismi equiparati,

connessa alla produzione dei beni im-

materiali. Il nuovo regime si presenta

come una importante opportunità per

le aziende italiane operanti sia sul

territorio nazionale sia all’estero, per i

Centri di Ricerca presenti italiani e più

in generale come un importante stru-

mento per promuovere l’innovazione

e gli investimenti in ricerca e sviluppo.

I redditi agevolabili sono quelli deri-

vanti dall’utilizzo di software protet-

to da copyright, brevetti industriali,

marchi di impresa, disegni e modelli

giuridicamente tutelabili, informazio-

ni aziendali ed esperienze tecnico

industriali, comprese quelle commer-

ciali o scientifiche proteggibili come

informazioni segrete giuridicamente

tutelabili.

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