progettare
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OTTOBRE
2016
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spetto all’anno precedente e un rialzo
del 2,3% a confronto con il 2008. Nel
caso Italia occorre tenere presente che
il fenomenoè fortementesottostimato,
poiché non tiene infatti conto della
innovazione sommersa, molto diffusa
tra le micro e piccole imprese, ovvero
non registrata dalle statistiche.
Il Patent Box in Europa
Le agevolazione dei redditi derivanti
dall’utilizzazione della proprietà intel-
lettuale sono però estremamente dif-
ferenziate da Paese a Paese, alterando
i termini di competitività. Il Patent Box
è un’agevolazione fiscale che prevede
l’esclusione dalla tassazione di una
quotadel redditoderivantedall’utilizzo
di opere dell’ingegno, da brevetti indu-
striali, damarchi d’impresa, da disegni
emodelli, nonché da processi, formule
e informazioni relativi a esperienze
acquisite nel campo industriale, com-
merciale o scientifico giuridicamente
tutelabili. L’Italia ha introdotto nell’or-
dinamento tributario un regime di Pa-
tent Box seguendo l’esempio di altri
Stati europei, che in anni precedenti,
hanno adottato misure analoghe. L’e-
sistenza di tali regimi fiscali ha indotto
l’Italia a cercare di colmare il gap di
competitività che si era creato. I Paesi
europei che hanno previsto agevola-
zione dei redditi derivanti dall’utilizza-
zione della proprietà intellettuale sono
dodici. In base all’ordine cronologico
di attuazione si ricordano la Francia
(2000), Ungheria (2003), Paesi Bassi
(2007), Belgio (2007), Lussemburgo
(2008), Spagna (2008), Malta (2010),
Liechtenstein (2011), Canton Nidval-
do in Svizzera (2011), Cipro (2012),
Regno Unito (2013), Portogallo (2014).
Questi regimi presentano significative
divergenze, tanto da non delineare un
modello unitario e generale di Ip box
a livello europeo.
Le differenze tra i Paesi
Una prima differenza si riferisce al-
la misura e alla modalità tecnica di
concessione dell’agevolazione. Sulla
questione della modalità tecnica si
ricorda che la tassazione agevolata
può estrinsecarsi come una aliquota
nominale inferiore a quella ordinaria,
ovvero una deduzione dal reddito
imponibile, ovvero una parziale e-
senzione (o totale esclusione) del
reddito derivante dallo sfruttamen-
to del bene immateriale rientrante
nell’ambito oggettivo di applicazione.
In ambito europeo si ricorda il caso
della Francia ove è applicata una ali-
quota del 15% (rispetto all’ordinario
33,33%) per i redditi derivanti dallo
sfruttamento dei brevetti, quello del
Belgio dove è possibile dedurre dal
reddito d’impresa un importo pari
all’80% dei proventi dalla concessio-
ne in licenza dei beni immateriali. In
questo caso l’imposizione effettiva
è del 6,8%, pari al 20% dell’aliquota
ordinaria del 33,99%. Ulteriori fattori
di distinzione dei diversi regimi im-
positivi riguardano voci quali i beni
immateriali riconosciuti per l’applica-
zione dell’agevolazione, i redditi am-
messi al beneficio, le spese eseguite
per la produzione di tali redditi. Per
quanto riguarda i beni immateriali
rientranti nell’ambito di applicazione
dell’agevolazione, nel caso di Paesi
quali il Belgio, Olanda, Regno Unito,
La Legge di Stabilità 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state inserite novità importanti. In particolare un calcolo semplifi-
cato nel caso in cui i beni siano complementari e il doppio intervento sulla detassazione dei redditi
derivanti dall’impiego, diretto e indiretto di alcuni beni immateriali (Patent Box).
Si tratta di una integrazione sulle opere dell’ingegno, in particolare per il software protetto da copyright
e per una precisazione sui beni connessi tra loro, da un vincolo di complementarietà, utilizzati per la
predisposizione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Allineamento.
Per le opere dell’ingegno la norma primaria e quella secondaria sono allineate. Il Decreto
attuativo Economia - Sviluppo economico del 30 luglio 2015 aveva già previsto un restringimento
dell’ambito di applicazione dell’agevolazione relativo alle opere d’ingegno al solo software protetto
da copyright, così come indicato dalle raccomandazioni dell’Ocse. Restava una incongruenza rispetto
alla norma primaria di più ampio riconoscimento. Ora sono state superate.
Omogeneità.
Il secondo intervento riguarda la complementarietà tra i beni. Una serie di beni, correlati
da complementarietà, utilizzati per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di
un processo o di una famiglia di processi possono essere considerati come un solo bene immateriale.
Il DM del 30 luglio 2016 indicava che nel contesto dei singoli beni immateriali, se due o più beni
sono collegati da complementarietà, tali beni immateriali rappresentano un unico bene immateriale,
ai fini delle norma sul patent box. Si riconosce così come in diverse situazioni l’evidenza del nesso
tra spese di ricerca, bene immateriale e reddito agevolabile è di difficile definizione.