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progettare

401

OTTOBRE

2016

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spetto all’anno precedente e un rialzo

del 2,3% a confronto con il 2008. Nel

caso Italia occorre tenere presente che

il fenomenoè fortementesottostimato,

poiché non tiene infatti conto della

innovazione sommersa, molto diffusa

tra le micro e piccole imprese, ovvero

non registrata dalle statistiche.

Il Patent Box in Europa

Le agevolazione dei redditi derivanti

dall’utilizzazione della proprietà intel-

lettuale sono però estremamente dif-

ferenziate da Paese a Paese, alterando

i termini di competitività. Il Patent Box

è un’agevolazione fiscale che prevede

l’esclusione dalla tassazione di una

quotadel redditoderivantedall’utilizzo

di opere dell’ingegno, da brevetti indu-

striali, damarchi d’impresa, da disegni

emodelli, nonché da processi, formule

e informazioni relativi a esperienze

acquisite nel campo industriale, com-

merciale o scientifico giuridicamente

tutelabili. L’Italia ha introdotto nell’or-

dinamento tributario un regime di Pa-

tent Box seguendo l’esempio di altri

Stati europei, che in anni precedenti,

hanno adottato misure analoghe. L’e-

sistenza di tali regimi fiscali ha indotto

l’Italia a cercare di colmare il gap di

competitività che si era creato. I Paesi

europei che hanno previsto agevola-

zione dei redditi derivanti dall’utilizza-

zione della proprietà intellettuale sono

dodici. In base all’ordine cronologico

di attuazione si ricordano la Francia

(2000), Ungheria (2003), Paesi Bassi

(2007), Belgio (2007), Lussemburgo

(2008), Spagna (2008), Malta (2010),

Liechtenstein (2011), Canton Nidval-

do in Svizzera (2011), Cipro (2012),

Regno Unito (2013), Portogallo (2014).

Questi regimi presentano significative

divergenze, tanto da non delineare un

modello unitario e generale di Ip box

a livello europeo.

Le differenze tra i Paesi

Una prima differenza si riferisce al-

la misura e alla modalità tecnica di

concessione dell’agevolazione. Sulla

questione della modalità tecnica si

ricorda che la tassazione agevolata

può estrinsecarsi come una aliquota

nominale inferiore a quella ordinaria,

ovvero una deduzione dal reddito

imponibile, ovvero una parziale e-

senzione (o totale esclusione) del

reddito derivante dallo sfruttamen-

to del bene immateriale rientrante

nell’ambito oggettivo di applicazione.

In ambito europeo si ricorda il caso

della Francia ove è applicata una ali-

quota del 15% (rispetto all’ordinario

33,33%) per i redditi derivanti dallo

sfruttamento dei brevetti, quello del

Belgio dove è possibile dedurre dal

reddito d’impresa un importo pari

all’80% dei proventi dalla concessio-

ne in licenza dei beni immateriali. In

questo caso l’imposizione effettiva

è del 6,8%, pari al 20% dell’aliquota

ordinaria del 33,99%. Ulteriori fattori

di distinzione dei diversi regimi im-

positivi riguardano voci quali i beni

immateriali riconosciuti per l’applica-

zione dell’agevolazione, i redditi am-

messi al beneficio, le spese eseguite

per la produzione di tali redditi. Per

quanto riguarda i beni immateriali

rientranti nell’ambito di applicazione

dell’agevolazione, nel caso di Paesi

quali il Belgio, Olanda, Regno Unito,

La Legge di Stabilità 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state inserite novità importanti. In particolare un calcolo semplifi-

cato nel caso in cui i beni siano complementari e il doppio intervento sulla detassazione dei redditi

derivanti dall’impiego, diretto e indiretto di alcuni beni immateriali (Patent Box).

Si tratta di una integrazione sulle opere dell’ingegno, in particolare per il software protetto da copyright

e per una precisazione sui beni connessi tra loro, da un vincolo di complementarietà, utilizzati per la

predisposizione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Allineamento.

Per le opere dell’ingegno la norma primaria e quella secondaria sono allineate. Il Decreto

attuativo Economia - Sviluppo economico del 30 luglio 2015 aveva già previsto un restringimento

dell’ambito di applicazione dell’agevolazione relativo alle opere d’ingegno al solo software protetto

da copyright, così come indicato dalle raccomandazioni dell’Ocse. Restava una incongruenza rispetto

alla norma primaria di più ampio riconoscimento. Ora sono state superate.

Omogeneità.

Il secondo intervento riguarda la complementarietà tra i beni. Una serie di beni, correlati

da complementarietà, utilizzati per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di

un processo o di una famiglia di processi possono essere considerati come un solo bene immateriale.

Il DM del 30 luglio 2016 indicava che nel contesto dei singoli beni immateriali, se due o più beni

sono collegati da complementarietà, tali beni immateriali rappresentano un unico bene immateriale,

ai fini delle norma sul patent box. Si riconosce così come in diverse situazioni l’evidenza del nesso

tra spese di ricerca, bene immateriale e reddito agevolabile è di difficile definizione.