di un marchio comune alla rete, valoriz-
zazione di sistemi di gestione qualità a
livello di rete di impresa, e così via. “È
quindibenedeciderequalisonoleregole
di partecipazione - continua l’avvocato -:
occorre dare una durata alla rete, anche
qui il legislatore lascia totale libertà a se-
conda del progetto imprenditoriale alla
base, e si può prevedere la possibilità
di recedere dalla rete, con ampia libertà
di convenire su clausole di way out, ad
esempio libero recessooper giusta cau-
sa, conpreavvisoosenza, vincolatoaun
certo periodo di permanenza nella rete.
Allo stesso modo si possono decidere
le regole di ingresso, in quanto la rete
resta aperta per nuove partecipazioni,
o di risoluzione per inadempienza o
giusta causa”.
Governance e adempimenti
La rete può poi decidere se dotarsi o
menodiunfondopatrimonialecomune:
“Siamo quindi di fronte a due tipi di
rete - spiega Vecchiato -, reti snelle in
cui imprenditori decidono di aderire a
un Programma e ai suoi obiettivi senza
conferimento di denaro o in natura, e in
questocaso lareteèancorapiùflessibile
e facile da gestire.
Oppure possono decidere di dotarsi di
un fondopatrimonialecomune, chepuò
essere costituito da conferimento in de-
naro o in natura, ad esempio mettendo
a disposizione una parte del proprio
capannone o un dipendente a servizio
della rete. Tutti questi conferimenti e
modalità di gestione
devono pure essere
disciplinati nel con-
tratto di rete”. In caso di fondo patri-
moniale comune, la rete è obbligata a
redigere una situazione patrimoniale da
depositare entro due mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio, che dal punto di vista
redazionale è comunque abbastanza
agevole, malgrado si faccia riferimento
alle norme che valgono per il bilancio
d’esercizio delle società per azioni. In tal
caso, diventa però obbligatorio il depo-
sito presso il registro delle imprese, con
un costo quindi addizionale.
A livello di gestione viene poi in genere
nominato un Organo comune, di solito
coincidentecon i rappresentanti le- gali
delle imprese parte-
cipanti o loro
dele-
gati, che prende decisioni programmati-
che, gestionali e di business concernenti
larete,nominandomagariunpresidente
chehailruolooperativodimettereinatto
decisioni assunte dall’Organo comune.
Nullavietadidarsiunagestionepiùstrut-
turata,adesempiolapresenzaall’interno
dell’Organo comune di un Consiglio di
più persone, a seconda del numero di
impresecoinvolte,tenendopresenteche
più la rete è sovrastrutturata e meno fa-
cilmente prende le decisioni e agisce. Vi
sono infinegli adempimenti pubblicitari,
contremodalitàdiformalizzazioneprevi-
ste:attraversoattopubblicodifronteaun
notaio, con scrittura privata autenticata
(imprenditori formano il contratto e si va
dal notaio soloper l’autenticadellefirme
e il deposito al registro delle imprese), e
una terza meno onerosa con sottoscri-
zione tramite firma digitale. “Malgrado
il legislatore l’abbia previsto come per-
corso - spiega Vecchiato -, manca però
ancora ad oggi il Modello per la firma
digitale, modello standard tipizzato con
Decreto del Ministero della Giustizia di
concerto con Ministero dell’Economia e
INCHIESTA
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progettare 379
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2014