Dentro la riforma
Con l’avvocato Gabriele Fava (nella foto) entriamo nello
specifico di un caso di contenzioso tra il datore di lavoro
e l’azienda.
Come si calcola la mensilità per l’indennità dovuta
al lavoratore licenziato per giustificato motivo
oggettivo e giusta causa?
“Nei casi di dichiarazione d’illegittimità del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo e del licenziamento
per giustificato motivo soggettivo o giusta causa
(fuori dalle ipotesi di insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore ed al difetto di giustificato
motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del
lavoratore) al lavoratore sarà dovuta un’indennità non
soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a
due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno
di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore
a 24 mensilità. Nel caso di licenziamento intimato per
vizi formali e procedurali, invece, un’indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni
anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non
superiore a 12 mensilità.
Il datore di lavoro può
proporre una sorta di
conciliazione?
“Certo. Il datore di lavoro può
proporre al lavoratore ‘l’offerta
di conciliazione’ entro 60 giorni
dal licenziamento consistente in:
assegno circolare di importo pari
a 1 mensilità della retribuzione
di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto
per ogni anno di servizio, in
misura non inferiore a 2 e
non superiore a 18 mensilità.
L’importo dell’assegno non
costituisce reddito imponibile
ai fine dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e non è
assoggettata a contribuzione
previdenziale. Le eventuali
ulteriori somme pattuite nella
stessa sede conciliativa a
chiusura di ogni altra pendenza
dal rapporto di lavoro sono
soggette a regime fiscale
ordinario”.
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rmo
settembre 2015
È bene sottolineare dei distinguo sull’applicabilità
delle due agevolazioni: l’esonero contributivo è
applicabile solo nella stabilizzazione a tempo in-
determinato, se non esiste un rapporto di tempo
indeterminato nel semestre precedente. Il regime
delle tutele crescenti, meglio conosciuto come la
riforma dei licenziamenti, è applicabile anche alle
trasformazioni a tempo indeterminato di contratti
a termine e di apprendistato; all’assunzione di per-
sonale già impiegato con contratti diversi dal lavoro
subordinato; a tutti i dipendenti se l’azienda supera
i 15 dipendenti con nuove assunzioni.
I datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a
tempo indeterminato, anche part time, nel periodo
01/01/2015 - 31/12/2015 hanno diritto all’esonero
dal versamento dei complessivi contributi previden-
ziali a loro carico.
L’esonero dal versamento dei contributi è ricono-
sciuto per un periodo massimo di 36 mesi, che de-
corrono dalla data di assunzione del lavoratore, e