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Dentro la riforma

Con l’avvocato Gabriele Fava (nella foto) entriamo nello

specifico di un caso di contenzioso tra il datore di lavoro

e l’azienda.

Come si calcola la mensilità per l’indennità dovuta

al lavoratore licenziato per giustificato motivo

oggettivo e giusta causa?

“Nei casi di dichiarazione d’illegittimità del licenziamento

per giustificato motivo oggettivo e del licenziamento

per giustificato motivo soggettivo o giusta causa

(fuori dalle ipotesi di insussistenza del fatto materiale

contestato al lavoratore ed al difetto di giustificato

motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del

lavoratore) al lavoratore sarà dovuta un’indennità non

soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a

due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per

il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno

di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore

a 24 mensilità. Nel caso di licenziamento intimato per

vizi formali e procedurali, invece, un’indennità non

assoggettata a contribuzione previdenziale di importo

pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento

per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni

anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non

superiore a 12 mensilità.

Il datore di lavoro può

proporre una sorta di

conciliazione?

“Certo. Il datore di lavoro può

proporre al lavoratore ‘l’offerta

di conciliazione’ entro 60 giorni

dal licenziamento consistente in:

assegno circolare di importo pari

a 1 mensilità della retribuzione

di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto

per ogni anno di servizio, in

misura non inferiore a 2 e

non superiore a 18 mensilità.

L’importo dell’assegno non

costituisce reddito imponibile

ai fine dell’imposta sul reddito

delle persone fisiche e non è

assoggettata a contribuzione

previdenziale. Le eventuali

ulteriori somme pattuite nella

stessa sede conciliativa a

chiusura di ogni altra pendenza

dal rapporto di lavoro sono

soggette a regime fiscale

ordinario”.

31

rmo

settembre 2015

È bene sottolineare dei distinguo sull’applicabilità

delle due agevolazioni: l’esonero contributivo è

applicabile solo nella stabilizzazione a tempo in-

determinato, se non esiste un rapporto di tempo

indeterminato nel semestre precedente. Il regime

delle tutele crescenti, meglio conosciuto come la

riforma dei licenziamenti, è applicabile anche alle

trasformazioni a tempo indeterminato di contratti

a termine e di apprendistato; all’assunzione di per-

sonale già impiegato con contratti diversi dal lavoro

subordinato; a tutti i dipendenti se l’azienda supera

i 15 dipendenti con nuove assunzioni.

I datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a

tempo indeterminato, anche part time, nel periodo

01/01/2015 - 31/12/2015 hanno diritto all’esonero

dal versamento dei complessivi contributi previden-

ziali a loro carico.

L’esonero dal versamento dei contributi è ricono-

sciuto per un periodo massimo di 36 mesi, che de-

corrono dalla data di assunzione del lavoratore, e