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settembre 2015
nel limite massimo di importo di 8.060 euro annui
(671,66 euro mensili). Per l’esatto computo dell’e-
sonero abbiamo chiesto di entrare nei dettagli
all’avvocato Gabriele Fava, dello Studio Fava & As-
sociati di Milano, che così limita l’esonero: “Non
è esonerato il pagamento delle seguenti forme di
contribuzione: i premi e i contributi dovuti all’Inail;
il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria Inps;
il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà
residuale. Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche”.
Un ‘contratto a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti in relazione all’anzianità di servizio’ cambia,
rispetto al passato, il rapporto di lavoro per i neoas-
sunti. L’avvocato Fava premette che “le innovazioni
portate dalla riforma del contratto a tempo inde-
terminato risiedono nel regime sanzionatorio in
caso di licenziamento illegittimo o comunque negli
istituti connessi alla fase patologica del rapporto di
lavoro”. Il venir meno della possibilità di reintegro
in caso di licenziamento senza giustificato motivo è
in vigore da subito per tutti i lavoratori assunti dal 7
marzo 2015. “La tutela indennitaria, non soggetta
a contribuzione previdenziale – continua l’avvocato
- è invece ‘crescente’ in quanto si incrementa con
gli anni di servizio: sarà di importo pari a due men-
silità dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni
anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non
superiore a 24 mensilità”.
L’assicurazione sociale
per l’impiego
Con il JobsAct viene introdotta la Naspi (che dal
primo maggio sostituirà le attuali Aspi e mini Aspi),
la nuova assicurazione sociale per l’impiego che
riguarda tutti i disoccupati involontari dal 1 maggio
2015. (con la sola esclusione degli assunti a tempo
indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e
degli operai agricoli). L’ammontare dell’indennità
non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi
la Naspi viene ridotta del 3% al mese. L’assegno
è condizionato alla partecipazione a programmi
di politiche attive ed è garantito al disoccupato
che vanta contributi per almeno 13 settimane
nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro,
nonché 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi
antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le tre condizioni devono essere presenti
contemporaneamente.
Inchiesta
Riformare l’art. 18.
La disciplina del regime a
tutele crescenti va a sostituire l’art. 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori, per operai, impiegati e quadri,
esclusi solo i dirigenti. Il cuore delle nuove disposi-
zioni riguarda il regime di tutela nei confronti del
licenziamento illegittimo: l’indennizzo economico
diventa la regola generale al posto della reintegra.
In caso di licenziamento economico, se il giudice ac-
certa che è illegittimo, dichiara estinto il rapporto
di lavoro condannando il datore di lavoro al paga-
mento di un’indennità pari a due mensilità per ogni
anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo
di 24 mensilità. La stessa regola vale per i licenzia-
menti collettivi (per la violazione dei criteri di scelta
il datore di lavoro è condannato a pagare un in-
dennizzo) e per i licenziamenti disciplinari, a meno
che non venga dimostrata l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore e senza alcuna
valutazione circa la sproporzione del licenziamento
da parte del giudice. Se il lavoratore dimostra l’in-
sussistenza del fatto, il datore di lavoro è condan-
nato alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
pagamento di un risarcimento fino a 12 mensilità.
La reintegra viene confermata per licenziamenti di-
scriminatori, nulli e intimati in forma orale .
Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti le
sanzioni sono ridotte. L’indennizzo ammonterà a
una mensilità per ogni anno di servizio, con un mi-
nimo di due e un massimo di sei. Emergono quindi
tre aspetti significativi, come ci evidenzia l’avvo-
cato Gabriele Fava: “È soppresso il riferimento ai
codici disciplinari contenuti nella contrattazione
collettiva; il giudice, quindi, potrà valutare solo il
fatto storico senza poter applicare il rimedio rein-
tegratorio nel caso in cui ritenga il licenziamento
sproporzionato rispetto al fatto stesso (evitando in
tal modo quella differenza di giudizi a cui si assiste
da molti anni); viene prevista dalla norma stessa la
possibilità in capo al lavoratore, di dimostrare l’in-
sussistenza del fatto materiale contestato”.
Occorre però evidenziare che tutti i contratti collet-
tivi contengono clausole di gradualità (“nei casi più
gravi”), e comunque previsioni generiche ed elasti-
che, che modulano le condotte ivi previste in vari
stadi (gravi, medi, lievi) attraverso la mediazione
dell’interprete, ossia del giudice; al quale rimettono
quindi un’ ampia discrezionalità. “Se i contratti col-
lettivi non verranno modificati e/o integrati in ogni
caso non potranno che restare un punto di riferi-
mento”, conclude.