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rmo

settembre 2015

nel limite massimo di importo di 8.060 euro annui

(671,66 euro mensili). Per l’esatto computo dell’e-

sonero abbiamo chiesto di entrare nei dettagli

all’avvocato Gabriele Fava, dello Studio Fava & As-

sociati di Milano, che così limita l’esonero: “Non

è esonerato il pagamento delle seguenti forme di

contribuzione: i premi e i contributi dovuti all’Inail;

il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria Inps;

il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà

residuale. Resta ferma l’aliquota di computo delle

prestazioni pensionistiche”.

Un ‘contratto a tempo indeterminato a tutele cre-

scenti in relazione all’anzianità di servizio’ cambia,

rispetto al passato, il rapporto di lavoro per i neoas-

sunti. L’avvocato Fava premette che “le innovazioni

portate dalla riforma del contratto a tempo inde-

terminato risiedono nel regime sanzionatorio in

caso di licenziamento illegittimo o comunque negli

istituti connessi alla fase patologica del rapporto di

lavoro”. Il venir meno della possibilità di reintegro

in caso di licenziamento senza giustificato motivo è

in vigore da subito per tutti i lavoratori assunti dal 7

marzo 2015. “La tutela indennitaria, non soggetta

a contribuzione previdenziale – continua l’avvocato

- è invece ‘crescente’ in quanto si incrementa con

gli anni di servizio: sarà di importo pari a due men-

silità dell’ultima retribuzione di riferimento per il

calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni

anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non

superiore a 24 mensilità”.

L’assicurazione sociale

per l’impiego

Con il JobsAct viene introdotta la Naspi (che dal

primo maggio sostituirà le attuali Aspi e mini Aspi),

la nuova assicurazione sociale per l’impiego che

riguarda tutti i disoccupati involontari dal 1 maggio

2015. (con la sola esclusione degli assunti a tempo

indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e

degli operai agricoli). L’ammontare dell’indennità

non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi

la Naspi viene ridotta del 3% al mese. L’assegno

è condizionato alla partecipazione a programmi

di politiche attive ed è garantito al disoccupato

che vanta contributi per almeno 13 settimane

nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro,

nonché 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi

antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le tre condizioni devono essere presenti

contemporaneamente.

Inchiesta

Riformare l’art. 18.

La disciplina del regime a

tutele crescenti va a sostituire l’art. 18 dello Sta-

tuto dei lavoratori, per operai, impiegati e quadri,

esclusi solo i dirigenti. Il cuore delle nuove disposi-

zioni riguarda il regime di tutela nei confronti del

licenziamento illegittimo: l’indennizzo economico

diventa la regola generale al posto della reintegra.

In caso di licenziamento economico, se il giudice ac-

certa che è illegittimo, dichiara estinto il rapporto

di lavoro condannando il datore di lavoro al paga-

mento di un’indennità pari a due mensilità per ogni

anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo

di 24 mensilità. La stessa regola vale per i licenzia-

menti collettivi (per la violazione dei criteri di scelta

il datore di lavoro è condannato a pagare un in-

dennizzo) e per i licenziamenti disciplinari, a meno

che non venga dimostrata l’insussistenza del fatto

materiale contestato al lavoratore e senza alcuna

valutazione circa la sproporzione del licenziamento

da parte del giudice. Se il lavoratore dimostra l’in-

sussistenza del fatto, il datore di lavoro è condan-

nato alla reintegrazione nel posto di lavoro e al

pagamento di un risarcimento fino a 12 mensilità.

La reintegra viene confermata per licenziamenti di-

scriminatori, nulli e intimati in forma orale .

Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti le

sanzioni sono ridotte. L’indennizzo ammonterà a

una mensilità per ogni anno di servizio, con un mi-

nimo di due e un massimo di sei. Emergono quindi

tre aspetti significativi, come ci evidenzia l’avvo-

cato Gabriele Fava: “È soppresso il riferimento ai

codici disciplinari contenuti nella contrattazione

collettiva; il giudice, quindi, potrà valutare solo il

fatto storico senza poter applicare il rimedio rein-

tegratorio nel caso in cui ritenga il licenziamento

sproporzionato rispetto al fatto stesso (evitando in

tal modo quella differenza di giudizi a cui si assiste

da molti anni); viene prevista dalla norma stessa la

possibilità in capo al lavoratore, di dimostrare l’in-

sussistenza del fatto materiale contestato”.

Occorre però evidenziare che tutti i contratti collet-

tivi contengono clausole di gradualità (“nei casi più

gravi”), e comunque previsioni generiche ed elasti-

che, che modulano le condotte ivi previste in vari

stadi (gravi, medi, lievi) attraverso la mediazione

dell’interprete, ossia del giudice; al quale rimettono

quindi un’ ampia discrezionalità. “Se i contratti col-

lettivi non verranno modificati e/o integrati in ogni

caso non potranno che restare un punto di riferi-

mento”, conclude.