Norme e provvedimenti legislativi
Ispro - Istituzioni eProgetti è una società nata nel 1994per operare a serviziodi imprese,
associazioni di categoria, enti pubblici e privati, liberi professionisti, lavoratori autonomi,manager.
La suamission è dare informazione sull’attività di Governo, Parlamento eUnione Europea;
predisporre e seguire pareri e proposte suprovvedimenti legislativi e normativi.
acuradi
Distribuzione assicurativa,
una ‘rivoluzione copernicana’
Tra gli ultimi atti di cui il Parlamento
della XVII legislatura è stato chiamato
ad occuparsi c’è un provvedimento
fondamentale per il comparto
assicurativo: si tratta del D. Lgs. con il
quale l’Italia è chiamata a dare attuazione
alla Direttiva n. 97/2016 (nota come
IDD, Insurance Distribution Directive),
contenente significative novità.
La normativa europea introduce
sistemi più efficienti e semplificati
per la gestione dei registri e per la
vigilanza sulle imprese assicurative
e sugli intermediari. In particolare
viene notevolmente innalzato, a
livello europeo, il livello di tutela
dei consumatori, consolidando
principi in parte già contemplati nel
nostro ordinamento dal Codice delle
Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).
L’obiettivo è quello di armonizzare
le diverse e spesso distanti normative
nazionali in materia di distribuzione
assicurativa. Il risultato è una vera e
propria ‘rivoluzione copernicana’ del
mercato di riferimento.
Gli aspetti salienti del D.Lgs., approvato
in via preliminare dal governo Gentiloni
in attuazione della IDD, riguardano:
– l’istituzione di un apposito
organismo di registrazione
degli intermediari assicurativi e
riassicurativi posto sotto il controllo
dell’Ivass;
– la previsione di un forte
coordinamento tra Consob e Ivass in
materia di prodotti di investimento
assicurativi al fine di garantire
coerenza ed efficacia al sistema
di vigilanza attraverso una chiara
ripartizione delle competenze tra le
due Autorità;
– la stigmatizzazione dell’importanza
dell’informativa al cliente, che deve
rimanere costante in tutto il periodo
di esistenza del prodotto;
– l’introduzione di un meccanismo
di risoluzione stragiudiziale delle
controversie insorte tra clienti e
distributori di prodotti assicurativi;
– la modifica dell’impianto
sanzionatorio delle compagnie
assicurative e dei distributori
con la previsione sia di sanzioni
amministrative pecuniarie alle persone
fisiche e giuridiche, sia di altre misure
sanzionatorie non pecuniarie.
I termini per il recepimento e per
l’attuazione della Direttiva 97/2016,
a seguito delle molteplici richieste
degli addetti ai lavori, sono slittati
rispettivamente al 1° luglio ed al 1°
ottobre 2018.
Protezione del know how
e dei segreti commerciali
Il Consiglio dei Ministri n. 69 dell’8
febbraio 2018, ha approvato in via
preliminare il provvedimento sulla
protezione del know how e delle
informazioni commerciali riservate,
contro l’illecita acquisizione e l’illecito
utilizzo e divulgazione.
Le imprese innovative son sempre
più esposte a pratiche fraudolenti
tendenti all’appropriazione illecita di
segreti commerciali, quali il furto, la
copia non autorizzata, lo spionaggio
economico, la violazione degli obblighi
di riservatezza. Il D.Lgs.,di attuazione
della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
ha la finalità di innalzare la tutela
dei segreti commerciali, prevedendo
misure sanzionatorie penali e
amministrative efficaci, proporzionate
e dissuasive. La tutela riguarda le
informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali
informazioni siano segrete, ovvero non
siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei
loro elementi, generalmente note
o facilmente accessibili agli esperti
ed agli operatori del settore di
appartenenza.
Il D.Lgs. amplia il divieto di acquisire,
rivelare o utilizzare, in modo abusivo,
informazioni ed esperienze aziendali,
salvo il caso in cui esse siano state
conseguite in modo indipendente,
stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione
di un segreto commerciale si considerano
illeciti anche qualora un soggetto sia a
conoscenza o avrebbe dovuto esserlo
del fatto che il segreto commerciale
sia stato ottenuto direttamente
o indirettamente da un terzo che
illecitamente lo utilizzava. Si stabilisce
poi che la produzione, l’offerta, la
commercializzazione, l’importazione,
l’esportazione o lo stoccaggio di merci
costituenti violazione, si considerano
un utilizzo illecito di un segreto
commerciale anche quando il soggetto
che svolgeva tali attività avrebbe dovuto
essere a conoscenza dell’illecito utilizzo
del know how.
Riguardo alle sanzioni, il provvedimento
interviene anche sull’art. 623 del Codice
penale, prevedendo la pena della
reclusione fino a due anni per chiunque,
avendo acquisito in modo abusivo
segreti commerciali, li rivela o li impiega
a proprio o altrui profitto.
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