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Norme e provvedimenti legislativi

Ispro - Istituzioni eProgetti è una società nata nel 1994per operare a serviziodi imprese,

associazioni di categoria, enti pubblici e privati, liberi professionisti, lavoratori autonomi,manager.

La suamission è dare informazione sull’attività di Governo, Parlamento eUnione Europea;

predisporre e seguire pareri e proposte suprovvedimenti legislativi e normativi.

acuradi

Distribuzione assicurativa,

una ‘rivoluzione copernicana’

Tra gli ultimi atti di cui il Parlamento

della XVII legislatura è stato chiamato

ad occuparsi c’è un provvedimento

fondamentale per il comparto

assicurativo: si tratta del D. Lgs. con il

quale l’Italia è chiamata a dare attuazione

alla Direttiva n. 97/2016 (nota come

IDD, Insurance Distribution Directive),

contenente significative novità.

La normativa europea introduce

sistemi più efficienti e semplificati

per la gestione dei registri e per la

vigilanza sulle imprese assicurative

e sugli intermediari. In particolare

viene notevolmente innalzato, a

livello europeo, il livello di tutela

dei consumatori, consolidando

principi in parte già contemplati nel

nostro ordinamento dal Codice delle

Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).

L’obiettivo è quello di armonizzare

le diverse e spesso distanti normative

nazionali in materia di distribuzione

assicurativa. Il risultato è una vera e

propria ‘rivoluzione copernicana’ del

mercato di riferimento.

Gli aspetti salienti del D.Lgs., approvato

in via preliminare dal governo Gentiloni

in attuazione della IDD, riguardano:

– l’istituzione di un apposito

organismo di registrazione

degli intermediari assicurativi e

riassicurativi posto sotto il controllo

dell’Ivass;

– la previsione di un forte

coordinamento tra Consob e Ivass in

materia di prodotti di investimento

assicurativi al fine di garantire

coerenza ed efficacia al sistema

di vigilanza attraverso una chiara

ripartizione delle competenze tra le

due Autorità;

– la stigmatizzazione dell’importanza

dell’informativa al cliente, che deve

rimanere costante in tutto il periodo

di esistenza del prodotto;

– l’introduzione di un meccanismo

di risoluzione stragiudiziale delle

controversie insorte tra clienti e

distributori di prodotti assicurativi;

– la modifica dell’impianto

sanzionatorio delle compagnie

assicurative e dei distributori

con la previsione sia di sanzioni

amministrative pecuniarie alle persone

fisiche e giuridiche, sia di altre misure

sanzionatorie non pecuniarie.

I termini per il recepimento e per

l’attuazione della Direttiva 97/2016,

a seguito delle molteplici richieste

degli addetti ai lavori, sono slittati

rispettivamente al 1° luglio ed al 1°

ottobre 2018.

Protezione del know how

e dei segreti commerciali

Il Consiglio dei Ministri n. 69 dell’8

febbraio 2018, ha approvato in via

preliminare il provvedimento sulla

protezione del know how e delle

informazioni commerciali riservate,

contro l’illecita acquisizione e l’illecito

utilizzo e divulgazione.

Le imprese innovative son sempre

più esposte a pratiche fraudolenti

tendenti all’appropriazione illecita di

segreti commerciali, quali il furto, la

copia non autorizzata, lo spionaggio

economico, la violazione degli obblighi

di riservatezza. Il D.Lgs.,di attuazione

della direttiva (UE) 2016/943 del

Parlamento europeo e del Consiglio,

ha la finalità di innalzare la tutela

dei segreti commerciali, prevedendo

misure sanzionatorie penali e

amministrative efficaci, proporzionate

e dissuasive. La tutela riguarda le

informazioni aziendali e le esperienze

tecnico-industriali, comprese quelle

commerciali, soggette al legittimo

controllo del detentore, ove tali

informazioni siano segrete, ovvero non

siano nel loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei

loro elementi, generalmente note

o facilmente accessibili agli esperti

ed agli operatori del settore di

appartenenza.

Il D.Lgs. amplia il divieto di acquisire,

rivelare o utilizzare, in modo abusivo,

informazioni ed esperienze aziendali,

salvo il caso in cui esse siano state

conseguite in modo indipendente,

stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione

di un segreto commerciale si considerano

illeciti anche qualora un soggetto sia a

conoscenza o avrebbe dovuto esserlo

del fatto che il segreto commerciale

sia stato ottenuto direttamente

o indirettamente da un terzo che

illecitamente lo utilizzava. Si stabilisce

poi che la produzione, l’offerta, la

commercializzazione, l’importazione,

l’esportazione o lo stoccaggio di merci

costituenti violazione, si considerano

un utilizzo illecito di un segreto

commerciale anche quando il soggetto

che svolgeva tali attività avrebbe dovuto

essere a conoscenza dell’illecito utilizzo

del know how.

Riguardo alle sanzioni, il provvedimento

interviene anche sull’art. 623 del Codice

penale, prevedendo la pena della

reclusione fino a due anni per chiunque,

avendo acquisito in modo abusivo

segreti commerciali, li rivela o li impiega

a proprio o altrui profitto.

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