novembre 2014
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lo finanziario, con il divieto di acquistare ti-
toli obbligazionari con scadenza superiore
a 30 giorni emessi da alcune tra le maggio-
ri banche e imprese russe, nonché una serie
di persone fisiche e giuridiche elencate nel-
la versione consolidata del Regolamento
UE 269/2014. Per operare correttamente,
secondo l’avv. Marco Zinzani dello Stu-
dio Legale Padovan di Milano, le imprese
italiane sono tenute ad analizzare atten-
tamente il rischio sia sul proprio prodotto
sia sul cliente finale nonché a controllare
la destinazione finale di prodotti e servizi
forniti.
A tal proposito, l’avvocato Zinzani ricorda
che per l’identificazione di prodotti ‘dual
use’ è necessario valutare la suddivisione
dell’impianto o della fornitura nei suoi
componenti elementari fino al grado in
cui l’ulteriore separazione non sia tecni-
camente fattibile e quindi confrontare
gli stessi con gli Allegati al Regolamento
CE 428/2009, valutando quantità, valore,
contenuto tecnologico e ‘separabilità’ dei
componenti che potrebbero essere indivi-
duati come elemento principale dei beni in
esportazione. Per quanto riguarda invece
le restrizioni in vigore per certe tecnolo-
gie per il settore petrolifero, è necessaria
una corretta classificazione della merce,
il confronto dell’elenco dei componenti
dell’impianto o dei beni con i codici doga-
nali listati nell’Allegato II al Regolamento
(UE) 833/2014, raccogliendo eventuali in-
formazioni necessarie per ottenere l’auto-
rizzazione di esportazione presso il Mise e
verificando che tali beni non siano impie-
gati per progetti vietati. Una corretta due-
diligence dovrebbe inoltre prevedere la re-
dazione di un elenco delle controparti, dei
rappresentanti ed eventuali intermediari,
inclusi trasportatori, consulenti e banche,
nonché i dettagli della struttura societaria
di tali controparti, inclusi i nominativi del-
le persone fisiche. In caso di infrazione ai
divieti, la normativa italiana prevede san-
zioni fino a sei anni di reclusione per vio-
lazione dei divieti in materia di prodotti a
duplice uso, oltre alla confisca di tali beni.
Nei nuovi contratti con soggetti russi, sa-
rebbe opportuno inserire apposite clau-
sole relative alla compliance con il regime
di controllo, prevedendo la sospensione o
risoluzione del contratto per eventuali mo-
dificazioni del regime di export control o il
mancato rilascio di licenze. Si raccomanda
inoltre di ottenere una dichiarazione di
uso finale (EUS – end user statement) per
confermare l’uso del compratore finale.
Le ritorsioni russe
La risposta russa non si è fatta attendere:
il 6 agosto 2014 veniva promulgato il de-
creto presidenziale n. 560 con il divieto di
importazione per un anno di alcuni pro-
dotti agroalimentari e materie prime da
UE, Stati Uniti, Australia, Canada, e Nor-
vegia (ordine esecutivo del governo n. 778
del 7/8/2014). Secondo l’ICE, sarebbero
bannate tutte le carni, le preparazioni e
i prodotti a base di carne a esclusione dei
prodotti cotti derivanti da tagli anatomici
interi, come nel caso del prosciutto cotto,
e dello strutto. Per Massimiliano Ballotta,
senior partner dello studio legale russo Le-
gaLife LLC, sarebbe opportuno che, prima
di esportare, le aziende italiane verificas-
sero l’ordine esecutivo, le regole di origine