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progettare

399

GIUGNO

/

LUGLIO

2016

INCHIESTA

informazioni verso l’esterno: è fisiolo-

gico che ciò accada, soprattutto per il

caso di informazioni di tipo industriale

afferenti a progetti che devono essere

sviluppati insieme a soggetti esterni

all’azienda, o prodotti e servizi che

devono essere trasferiti a persone ter-

ze. Tipicamente, a chi invoca tutela in

questi casi sarà richiesto di provare,

per esempio, di aver fatto sottoscrivere

patti di riservatezza ai soggetti terzi

cui l’informazione è stata divulgata.

È quindi fondamentale che le aziende

definiscano protocolli adeguati, sia a

livellodi policy e strumentazione azien-

dale, sia a livello di contrattualistica.

Tutela e Patent Box

La tutela del know how è una grossa

opportunità per le aziende, anche in

vista dei benefici fiscali previsti dal c.d.

Patent Box. Il decreto attuativo (DM

30 luglio 2015) e la recente circolare

dell’Agenzia delle Entrate pubblicata

in data 7 aprile 2016 hanno infatti

chiarito che il regime di incentivi fiscali

previsti dal Patent Box si applica anche

ai flussi di reddito riconducibili allo

sfruttamento di “informazioni relati-

vi a esperienze acquisite nel campo

industriale, commerciale o scientifico

giuridicamente tutelabili”. Ovviamente

resta da vedere se e come l’Agenzia

delle Entrate darà corso a quanto scrit-

to nella circolare. Sarà fondamentale

assicurare che la decisione sul se con-

cedere o meno l’accesso ai benefici

fiscali passi attraverso protocolli che

garantiscano un corretto accertamen-

to dei requisiti giuridici di protezione.

Il know-how aziendale

La tutela del know-how risulta quindi,

anche alla luce delle recente novella

legislativa in tema di c.d. Patent Box,

di fondamentale importanza. Tale tu-

tela, necessaria come detto sia dal

punto di vista ‘fisico’ (ossia materiale)

che ‘giuridico’, non può prescindere

dall’implementazionedi adeguati stru-

menti contrattuali volti a perseguire

l’obiettivo per cui il personale - e cioè

in primis i dipendenti della società ma

anche i collaboratori ed i consulenti

dellamedesima - non divulghi il know-

how aziendale riservato.

Nell’ambito del diritto del lavoro, gli

strumenti contrattuali comunemente

più impiegati per cercare di garantire

la riservatezzadel know-howaziendale

sono le clausole di riservatezza, di

esclusiva, di c.d. ‘garden leave’ e di

non concorrenza.

Le clausole di riservatezza - apponibili

sia ai contratti stipulati con il personale

dipendente sia con i collaboratori e/o i

consulenti -miranoa limitare, nel corso

del rapportomaanche successivamen-

te alla cessazione del medesimo, il

perimetrodelle informazioni e/onotizie

e/o dati divulgabili dal soggetto, pena

il risarcimento dei danni, predefinito,

il più delle volte, tramite la pattuizione

di un’apposita penale che peraltro può

comunque fare salvo il risarcimento

dell’eventuale maggior danno patito.

Le clausole di esclusiva - apponibili

sia ai contratti stipulati con il personale

dipendente sia con i collaboratori e/o i

consulentima più ricorrenti soprattutto

inquest’ultimi casi -miranoadesclude-

re la possibilità che il soggettopossa, in

costanzadi rapporto, rendere leproprie

prestazioni a favore di più soggetti; il

che all’evidenza limita di fatto anche

la possibilità di pericolose fughe di

notizie e/o dati riservati. La violazione

di tali clausole comporta anch’essa di

regola il pagamento di una penale che,

comegià illustrato, puòcomunque fare

salvo il ristoro dell’eventualemaggiore

danno patito.

Vale inoltre la pena sottolineare che la

violazione dei doveri di riservatezza ed

esclusiva, oltre ai predetti effetti risar-

citori ed a tacere di eventuali riflessi

penali, può comportare, laddove il rap-

porto di lavoro o di collaborazione sia

in corso, la risoluzione immediata del

rapporto stesso per grave inadempi-

mento del prestatore rispetto ai doveri

generali di correttezza e buona fede.

Quanto poi alla clausola di c.d. ‘garden

leave’, tale pattuizione - di derivazione

tipicamente anglosassone - vale ad

inibire al lavoratore, solitamente nel-

le more del periodo di preavviso, la

prestazione e ciò pur riconoscendogli

il diritto a percepire la retribuzione; il

che risponde alla finalità di cercare di

evitare che il soggetto possa porre in

essere, in tale delicato ‘periodo di tran-

sizione’, eventuali condotte contrarie

agli obblighi di fedeltà tra le quali, ad

esempio, lasottrazionee/o ladiffusione

del know-how aziendale riservato.

L. Pellicciari, E. Ratti, avvocati studio legale

Trevisan & Cuonzo.

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