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progettare
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GIUGNO
/
LUGLIO
2016
INCHIESTA
informazioni verso l’esterno: è fisiolo-
gico che ciò accada, soprattutto per il
caso di informazioni di tipo industriale
afferenti a progetti che devono essere
sviluppati insieme a soggetti esterni
all’azienda, o prodotti e servizi che
devono essere trasferiti a persone ter-
ze. Tipicamente, a chi invoca tutela in
questi casi sarà richiesto di provare,
per esempio, di aver fatto sottoscrivere
patti di riservatezza ai soggetti terzi
cui l’informazione è stata divulgata.
È quindi fondamentale che le aziende
definiscano protocolli adeguati, sia a
livellodi policy e strumentazione azien-
dale, sia a livello di contrattualistica.
Tutela e Patent Box
La tutela del know how è una grossa
opportunità per le aziende, anche in
vista dei benefici fiscali previsti dal c.d.
Patent Box. Il decreto attuativo (DM
30 luglio 2015) e la recente circolare
dell’Agenzia delle Entrate pubblicata
in data 7 aprile 2016 hanno infatti
chiarito che il regime di incentivi fiscali
previsti dal Patent Box si applica anche
ai flussi di reddito riconducibili allo
sfruttamento di “informazioni relati-
vi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili”. Ovviamente
resta da vedere se e come l’Agenzia
delle Entrate darà corso a quanto scrit-
to nella circolare. Sarà fondamentale
assicurare che la decisione sul se con-
cedere o meno l’accesso ai benefici
fiscali passi attraverso protocolli che
garantiscano un corretto accertamen-
to dei requisiti giuridici di protezione.
Il know-how aziendale
La tutela del know-how risulta quindi,
anche alla luce delle recente novella
legislativa in tema di c.d. Patent Box,
di fondamentale importanza. Tale tu-
tela, necessaria come detto sia dal
punto di vista ‘fisico’ (ossia materiale)
che ‘giuridico’, non può prescindere
dall’implementazionedi adeguati stru-
menti contrattuali volti a perseguire
l’obiettivo per cui il personale - e cioè
in primis i dipendenti della società ma
anche i collaboratori ed i consulenti
dellamedesima - non divulghi il know-
how aziendale riservato.
Nell’ambito del diritto del lavoro, gli
strumenti contrattuali comunemente
più impiegati per cercare di garantire
la riservatezzadel know-howaziendale
sono le clausole di riservatezza, di
esclusiva, di c.d. ‘garden leave’ e di
non concorrenza.
Le clausole di riservatezza - apponibili
sia ai contratti stipulati con il personale
dipendente sia con i collaboratori e/o i
consulenti -miranoa limitare, nel corso
del rapportomaanche successivamen-
te alla cessazione del medesimo, il
perimetrodelle informazioni e/onotizie
e/o dati divulgabili dal soggetto, pena
il risarcimento dei danni, predefinito,
il più delle volte, tramite la pattuizione
di un’apposita penale che peraltro può
comunque fare salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno patito.
Le clausole di esclusiva - apponibili
sia ai contratti stipulati con il personale
dipendente sia con i collaboratori e/o i
consulentima più ricorrenti soprattutto
inquest’ultimi casi -miranoadesclude-
re la possibilità che il soggettopossa, in
costanzadi rapporto, rendere leproprie
prestazioni a favore di più soggetti; il
che all’evidenza limita di fatto anche
la possibilità di pericolose fughe di
notizie e/o dati riservati. La violazione
di tali clausole comporta anch’essa di
regola il pagamento di una penale che,
comegià illustrato, puòcomunque fare
salvo il ristoro dell’eventualemaggiore
danno patito.
Vale inoltre la pena sottolineare che la
violazione dei doveri di riservatezza ed
esclusiva, oltre ai predetti effetti risar-
citori ed a tacere di eventuali riflessi
penali, può comportare, laddove il rap-
porto di lavoro o di collaborazione sia
in corso, la risoluzione immediata del
rapporto stesso per grave inadempi-
mento del prestatore rispetto ai doveri
generali di correttezza e buona fede.
Quanto poi alla clausola di c.d. ‘garden
leave’, tale pattuizione - di derivazione
tipicamente anglosassone - vale ad
inibire al lavoratore, solitamente nel-
le more del periodo di preavviso, la
prestazione e ciò pur riconoscendogli
il diritto a percepire la retribuzione; il
che risponde alla finalità di cercare di
evitare che il soggetto possa porre in
essere, in tale delicato ‘periodo di tran-
sizione’, eventuali condotte contrarie
agli obblighi di fedeltà tra le quali, ad
esempio, lasottrazionee/o ladiffusione
del know-how aziendale riservato.
L. Pellicciari, E. Ratti, avvocati studio legale
Trevisan & Cuonzo.
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