fabbisogno di un determinato cliente
o alle specifiche tecniche dei prodotti
da questo solitamente ordinati o che
intenderà ordinare in futuro.
Il terzo requisito è, per così dire, ‘ester-
no’ alle informazioni: il titolare deve a-
vere adottato misure ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete. La no-
zione di ‘misure adeguate’ comprende
misure sia ‘fisiche’ che ‘giuridiche’. Le
prime attengono alla gestione dell’in-
formazione all’interno dell’azienda: a
chi invoca la tutela potrà essere chiesto
di provare, per esempio, di avere adot-
tato sistemi informatici di IT security a
protezionedelle informazioni o, ancora,
di aver adeguatamente informato i di-
pendenti che hanno accesso alle infor-
mazioni circa il carattere di segretezza
e riservatezza delle stesse. Le seconde
attengono invece alla circolazionedelle
progettare
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GIUGNO
/
LUGLIO
2016
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Le nozioni di invenzione e segreto in-
dustriale, o know-how riservato, sono
in parte sovrapponibili. Sono però due
nozioni ben distinte tra loro. In sintesi,
l’invenzione è ciò che è meritevole
di tutela attraverso lo strumento del
brevetto per invenzione. Il meccani-
smo alla base prevede che il titolare
descriva, e quindi divulghi al pubblico
il proprio trovato, in cambio di un pe-
riodo di esclusiva sullo sfruttamento
degli aspetti nuovi e inventivi (che il
titolare del brevetto avrà avuto cura di
isolarechiaramenteall’internodel testo
brevettuale, nella parte dedicata alle
c.d. rivendicazioni). Il c.d. know-how
giuridicamente tutelabile è invece un
insieme di informazioni o esperienze
industriali e commerciali segrete, che
proprio in quanto tali attribuiscono
al detentore un vantaggio rispetto ai
concorrenti.
L’invenzione non ancora brevettata è
compresa dalla definizione di know-
how, o segreto industriale. È anche
possibile che il titolare dell’invenzione
ritenga più conveniente non brevet-
tarla e sfruttarla piuttosto in regime
di segreto industriale, mantenendola
entro i confini dell’azienda (per esem-
pio, quando l’invenzione attiene a un
particolare processo produttivo non
ricostruibile mediante un’attività di re-
verse engineering del prodotto finito).
I requisiti del segreto industriale
Il know how tutelabile, o segreto indu-
striale, è però un concetto più ampio.
In esso sono ricomprese anche tutte
quelle informazioni tecniche, industriali
o commerciali che, pur non incontran-
do i requisiti per la tutela brevettuale,
garantiscono comunque un vantaggio
competitivo al loro titolare rispetto ai
concorrenti e sono quindi ‘protette’ da
un divieto, per i soggetti terzi, di farne
uso. Esistono però dei requisiti minimi
per invocare questo divieto nei con-
fronti di terzi (artt. 98 e 99 del Codice di
Proprietà Industriale). Il primo requisito
attiene al carattere di segretezza delle
informazioni.Deve trattarsi, appunto, di
informazioni segrete, ovvero non note
o non facilmente ricostruibili o acces-
sibili nel loro insieme per gli esperti ed
operatori del settore.
Il secondo requisito attiene alla quali-
tà delle informazioni. Queste devono
avere ‘valore economico in quanto
segrete’. In altre parole, la tutela non è
concessa rispetto a qualsiasi informa-
zione, purché sia segreta o non facil-
mente ricostruibile. Per accedere alla
tutela l’informazione deve essere tale
da attribuire un vantaggio competitivo
rispetto ai concorrenti. Per fare qualche
esempio, informazioni tutelabili potreb-
bero essere le specifiche di settaggio e
calibrazione che consentono di far ren-
dere al meglio un determinato macchi-
nario o impianto; o ancora, potrebbero
essere oggetto di tutela i dati relativi al
Il patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza risponde alla finalità di evitare che i dipendenti, terminato il rapporto di
lavoro alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, possano intraprendere attività in concor-
renza con quest’ultimo; per essere valida ed efficace, tale pattuizione deve rispondere agli stringenti
limiti temporali, territoriali e di oggetto previsti dall’art. 2125 c.c. nonché prevedere, in favore del
lavoratore, un congruo e predefinito corrispettivo che valga a compensarlo in modo adeguato del
sacrificio assunto. Tale pattuizione può trovare applicazione, ancorché non disciplina in tal caso dal
Codice Civile, anche con riferimento ai collaboratori e/o ai consulenti.
Tutti tali strumenti contrattuali, a volte tra loro combinati, costituiscono un efficace sistema di tutela
giuridica per le aziende, spesso le più innovative, che hanno l’esigenza di tutelare il proprio know-
how aziendale e, in ogni caso, svolgono una non trascurabile funzione deterrente, anche a livello
psicologico, sulle risorse umane sì da incoraggiarle al puntuale rispetto degli obblighi di correttezza,
buona fede e fedeltà che sempre dovrebbero presidiare la relazione di lavoro e/o di collaborazione.