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fabbisogno di un determinato cliente

o alle specifiche tecniche dei prodotti

da questo solitamente ordinati o che

intenderà ordinare in futuro.

Il terzo requisito è, per così dire, ‘ester-

no’ alle informazioni: il titolare deve a-

vere adottato misure ragionevolmente

adeguate a mantenerle segrete. La no-

zione di ‘misure adeguate’ comprende

misure sia ‘fisiche’ che ‘giuridiche’. Le

prime attengono alla gestione dell’in-

formazione all’interno dell’azienda: a

chi invoca la tutela potrà essere chiesto

di provare, per esempio, di avere adot-

tato sistemi informatici di IT security a

protezionedelle informazioni o, ancora,

di aver adeguatamente informato i di-

pendenti che hanno accesso alle infor-

mazioni circa il carattere di segretezza

e riservatezza delle stesse. Le seconde

attengono invece alla circolazionedelle

progettare

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GIUGNO

/

LUGLIO

2016

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Le nozioni di invenzione e segreto in-

dustriale, o know-how riservato, sono

in parte sovrapponibili. Sono però due

nozioni ben distinte tra loro. In sintesi,

l’invenzione è ciò che è meritevole

di tutela attraverso lo strumento del

brevetto per invenzione. Il meccani-

smo alla base prevede che il titolare

descriva, e quindi divulghi al pubblico

il proprio trovato, in cambio di un pe-

riodo di esclusiva sullo sfruttamento

degli aspetti nuovi e inventivi (che il

titolare del brevetto avrà avuto cura di

isolarechiaramenteall’internodel testo

brevettuale, nella parte dedicata alle

c.d. rivendicazioni). Il c.d. know-how

giuridicamente tutelabile è invece un

insieme di informazioni o esperienze

industriali e commerciali segrete, che

proprio in quanto tali attribuiscono

al detentore un vantaggio rispetto ai

concorrenti.

L’invenzione non ancora brevettata è

compresa dalla definizione di know-

how, o segreto industriale. È anche

possibile che il titolare dell’invenzione

ritenga più conveniente non brevet-

tarla e sfruttarla piuttosto in regime

di segreto industriale, mantenendola

entro i confini dell’azienda (per esem-

pio, quando l’invenzione attiene a un

particolare processo produttivo non

ricostruibile mediante un’attività di re-

verse engineering del prodotto finito).

I requisiti del segreto industriale

Il know how tutelabile, o segreto indu-

striale, è però un concetto più ampio.

In esso sono ricomprese anche tutte

quelle informazioni tecniche, industriali

o commerciali che, pur non incontran-

do i requisiti per la tutela brevettuale,

garantiscono comunque un vantaggio

competitivo al loro titolare rispetto ai

concorrenti e sono quindi ‘protette’ da

un divieto, per i soggetti terzi, di farne

uso. Esistono però dei requisiti minimi

per invocare questo divieto nei con-

fronti di terzi (artt. 98 e 99 del Codice di

Proprietà Industriale). Il primo requisito

attiene al carattere di segretezza delle

informazioni.Deve trattarsi, appunto, di

informazioni segrete, ovvero non note

o non facilmente ricostruibili o acces-

sibili nel loro insieme per gli esperti ed

operatori del settore.

Il secondo requisito attiene alla quali-

tà delle informazioni. Queste devono

avere ‘valore economico in quanto

segrete’. In altre parole, la tutela non è

concessa rispetto a qualsiasi informa-

zione, purché sia segreta o non facil-

mente ricostruibile. Per accedere alla

tutela l’informazione deve essere tale

da attribuire un vantaggio competitivo

rispetto ai concorrenti. Per fare qualche

esempio, informazioni tutelabili potreb-

bero essere le specifiche di settaggio e

calibrazione che consentono di far ren-

dere al meglio un determinato macchi-

nario o impianto; o ancora, potrebbero

essere oggetto di tutela i dati relativi al

Il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza risponde alla finalità di evitare che i dipendenti, terminato il rapporto di

lavoro alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, possano intraprendere attività in concor-

renza con quest’ultimo; per essere valida ed efficace, tale pattuizione deve rispondere agli stringenti

limiti temporali, territoriali e di oggetto previsti dall’art. 2125 c.c. nonché prevedere, in favore del

lavoratore, un congruo e predefinito corrispettivo che valga a compensarlo in modo adeguato del

sacrificio assunto. Tale pattuizione può trovare applicazione, ancorché non disciplina in tal caso dal

Codice Civile, anche con riferimento ai collaboratori e/o ai consulenti.

Tutti tali strumenti contrattuali, a volte tra loro combinati, costituiscono un efficace sistema di tutela

giuridica per le aziende, spesso le più innovative, che hanno l’esigenza di tutelare il proprio know-

how aziendale e, in ogni caso, svolgono una non trascurabile funzione deterrente, anche a livello

psicologico, sulle risorse umane sì da incoraggiarle al puntuale rispetto degli obblighi di correttezza,

buona fede e fedeltà che sempre dovrebbero presidiare la relazione di lavoro e/o di collaborazione.