DAL MONDO DELLA FINITURA
L’articolo 6 del Decreto legisla-
tivo 10.02.2017, n. 29 relativo alle
buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti ali-
mentari di cui al regolamento (CE) n.
2023/2006 prescrive che entro il 31
luglio debba essere inviato all’auto-
rità sanitaria territorialmente compe-
tente il modello Moca che elenchi gli
stabilimenti che eseguono le attività
di cui al reg. CE 2023/2006 (Regola-
mento GMP).
In particolare, il nuovo adempimento
riguarda gli operatori economici del
settore dei materiali ed oggetti de-
stinati a venire a contatto con gli
alimenti, i quali devono comuni-
care all’autorità sanitaria territorial-
mente competente gli stabilimenti
che eseguono le attività di cui al
Regolamento (CE) 2023/2006, ad
eccezione degli stabilimenti in cui
si svolge esclusivamente l’attività di
distribuzione al consumatore finale.
Tale obbligo permette di creare un’a-
nagrafica nel settore dei Moca al fine
di consentire alle Autorità sanitarie di
svolgere le attività di controllo uffi-
ciale dei Moca conformemente alle
disposizioni di cui ai Regolamento
(CE) n. 882/2004, infatti sia il re-
golamento (CE) n. 882/2004 che il
regolamento (CE) 1935/2004 pre-
vedono che il controllo ufficiale sui
Moca riguardi anche l’applicazione
di quanto stabilito dal Regolamento
(CE) n. 2023/2006.
Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo
6 dispone che, nel caso in cui l’attività
posta in essere dall’operatore econo-
mico sia soggetta all’obbligo di regi-
strazione o riconoscimento ai sensi
del regolamento (CE) n. 852/04 e del
regolamento n. 853/04, la comunica-
zione sopra citata deve essere ripor-
tata nella medesima segnalazione.
Il comma 3 dell’articolo 6 definisce
i tempi entro i quali effettuare la
comunicazione per le aziende già
attive, vale a dire entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del decreto
legislativo in argomento. Non sono
invece previsti tempi analoghi per
le nuove attività. Infatti, in tal caso,
la comunicazione deve essere fatta
contestualmente all’inizio attività,
analogamente e secondo le modalità
previste per le notifiche degli opera-
tori del settore alimentare.
128
rmo
settembre 2017
Moca:
anagrafica di
settore