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DAL MONDO DELLA FINITURA

L’articolo 6 del Decreto legisla-

tivo 10.02.2017, n. 29 relativo alle

buone pratiche di fabbricazione dei

materiali e degli oggetti destinati a

venire a contatto con i prodotti ali-

mentari di cui al regolamento (CE) n.

2023/2006 prescrive che entro il 31

luglio debba essere inviato all’auto-

rità sanitaria territorialmente compe-

tente il modello Moca che elenchi gli

stabilimenti che eseguono le attività

di cui al reg. CE 2023/2006 (Regola-

mento GMP).

In particolare, il nuovo adempimento

riguarda gli operatori economici del

settore dei materiali ed oggetti de-

stinati a venire a contatto con gli

alimenti, i quali devono comuni-

care all’autorità sanitaria territorial-

mente competente gli stabilimenti

che eseguono le attività di cui al

Regolamento (CE) 2023/2006, ad

eccezione degli stabilimenti in cui

si svolge esclusivamente l’attività di

distribuzione al consumatore finale.

Tale obbligo permette di creare un’a-

nagrafica nel settore dei Moca al fine

di consentire alle Autorità sanitarie di

svolgere le attività di controllo uffi-

ciale dei Moca conformemente alle

disposizioni di cui ai Regolamento

(CE) n. 882/2004, infatti sia il re-

golamento (CE) n. 882/2004 che il

regolamento (CE) 1935/2004 pre-

vedono che il controllo ufficiale sui

Moca riguardi anche l’applicazione

di quanto stabilito dal Regolamento

(CE) n. 2023/2006.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo

6 dispone che, nel caso in cui l’attività

posta in essere dall’operatore econo-

mico sia soggetta all’obbligo di regi-

strazione o riconoscimento ai sensi

del regolamento (CE) n. 852/04 e del

regolamento n. 853/04, la comunica-

zione sopra citata deve essere ripor-

tata nella medesima segnalazione.

Il comma 3 dell’articolo 6 definisce

i tempi entro i quali effettuare la

comunicazione per le aziende già

attive, vale a dire entro 120 giorni

dall’entrata in vigore del decreto

legislativo in argomento. Non sono

invece previsti tempi analoghi per

le nuove attività. Infatti, in tal caso,

la comunicazione deve essere fatta

contestualmente all’inizio attività,

analogamente e secondo le modalità

previste per le notifiche degli opera-

tori del settore alimentare.

128

rmo

settembre 2017

Moca:

anagrafica di

settore