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La direttiva 97/23/CE PED: meglio sapereERT

Se sapete già tutto sulla direttiva voltate pagina, altrimenti… è meglio informarsi

Il 29 maggio 2002 entrerà definitivamente in vigore sul territorio italiano la direttiva 97/23/CE PED (Pressure Equipment Design), recepita in Italia dal D. Lgs 25 febbraio 2000, n. 93. A tutt’oggi esiste tra le aziende del settore numerosa disinformazione in merito alle novità introdotte dalla direttiva, principalmente dovuta alle difficoltà incontrate dalle imprese italiane negli adeguamenti tecnico-legislativi e nell’introduzione di elementi di innovazione nel prodotto. Nel transitorio di attuazione della direttiva sono stati designati alcuni organismi notificati, che rappresentano una figura fondamentale nel nuovo approccio della certificazione di prodotto introdotta dalle recenti direttive CEE, e che assumeranno un ruolo fondamentale per l’applicazione della direttiva nel nostro Paese.

Caratteristiche della direttiva PED

La direttiva PED fa parte della nuova generazione delle direttive inerenti alla certificazione di prodotto (quali la direttiva ascensori, recipienti semplici a pressione, ecc.), che introduce il cosiddetto New Approach tra gli stati membri, con l’obiettivo di uniformare nella comunità europea la legislazione di prodotto. Le principali novità introdotte dalla direttiva sono: la garanzia della libera circolazione dei prodotti, ossia il prodotto certificato in conformità alla direttiva in un qualsiasi paese membro della CEE può circolare liberamente nel territorio comunitario senza particolari vincoli o esclusioni; l’armonizzazione delle norme nazionali, per arrivare ad una normativa tecnica europea in merito ai sistemi in pressione, eliminando le differenze tra le diverse norme nazionali; i requisiti essenziali di sicurezza (nuovo approccio), a cui deve soddisfare il prodotto conforme alla direttiva. La direttiva introduce il concetto significativo di ‘analisi dei rischi’, che il fabbricante deve effettuare progettando e fabbricando la propria attrezzatura a pressione in modo da tenere conto dell’analisi precedentemente svolta; l’istituzione degli organismi notificati, ossia di figure che hanno il compito di espletare le procedure di valutazione di conformità alla direttiva dei sistemi in pressione; la marcatura CE, che implica la conformità alla direttiva delle attrezzature e degli insiemi che la contengono. Come visibile da questo elenco non esaustivo, la direttiva PED si allinea alle precedenti normative europee di prodotto introducendo alcune innovazioni rispetto alle procedure nazionali inerenti alla progettazione, fabbricazione e messa in commercio dei sistemi in pressione. Dal punto di vista operativo, le innovazioni introdotte riguardano l’estensione del campo di applicazione della direttiva. Sono comprese nella direttiva le attrezzature contenenti fluidi (gas, vapori o liquidi con tensione di vapore) con pressione superiore a 0,5 bar, anche con volumi di contenimento della pressione molto limitati; tra le attrezzature sono compresi i recipienti, le tubazioni e gli accessori di sicurezza e a pressione.

Analisi dei rischi

Precedentemente alla progettazione dei componenti, il fabbricante deve operare un’analisi circostanziata dei fattori di rischio per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione; la successiva progettazione e costruzione deve tenere conto dell’analisi fatta.

Progettazione più completa

Nelle attività di progettazione è necessario valutare globalmente tutte le possibili sollecitazioni presenti sulla struttura, tra cui la presenza di carichi localizzati, di sollecitazioni di fatica e di creep, di carichi dovuti al vento e al sisma, di sollecitazioni eventuali causate dal trasporto, installazione, riempimento e svuotamento dell’attrezzatura progettata. Procedura di valutazione della conformità: la procedura di valutazione della conformità è uno degli aspetti maggiormente innovativi introdotti dalla direttiva; essa si basa sulla definizione della categoria di appartenenza dell’attrezzatura o insieme a pressione (quattro categorie in ordine crescente di rischio), all’interno della quale il fabbricante può scegliere un percorso di procedura di valutazione che si basa su moduli differenti, che agiscono rispettivamente nei campi del controllo del prodotto, del sistema di qualità aziendale e nel controllo della produzione.

Esclusioni

Restano comunque in vigore le precedenti direttive 87/404/ CEE in materia di recipienti semplici a pressione e 99/36/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della direttiva una serie di sistemi in pressione con caratteristiche peculiari, quali per esempio: sistemi con specifiche particolarità (condotte, apparecchiature off-shore e relative ai procedimenti di estrazione petrolifera, sistemi in campo nucleare e militare); sistemi di competenza di altre direttive già emesse o in emissione (trasporto di merci pericolose, apparecchiature per veicoli, apparecchiature per trasmissioni idrauliche e pneumatiche, sistemi di categoria I già coperti da altre direttive); sistemi con rischio da pressione non elevato o secondario (altiforni, motori, turbine, pompe, compressori, lattine con bevande, pneumatici, ecc.).

La classificazione per categorie

Le attrezzature e gli insiemi coperti dalla direttiva PED debbono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza che vengono stabiliti sulla base del livello di rischio complessivo, esplicitato dalla categoria di appartenenza del sistema o attrezzatura.
La classificazione per categorie (I, II, III, IV) viene realizzata in funzione di tipologia del fluido contenuto, in particolare oltre alla natura del fluido (gas, vapore o liquido), i fluidi vengono suddivisi in: a) gruppo 1, che comprende i fluidi pericolosi (esplosivi, infiammabili, tossici, comburenti); b) gruppo 2, che comprende tutti gli altri fluidi non compresi nel gruppo 1. 1) la pressione massima di esercizio PS [bar]; 2) il volume del recipiente o attrezzatura V [litri] o la dimensione nominale DN [mm]. La direttiva fornisce alcuni abachi (figura 1) che permettono, stabilito il fluido contenuto, di valutare la categoria di rischio di appartenenza. Alle categorie così definite sono applicabili i seguenti moduli delle procedure di valutazione della conformità
a) categoria I: Modulo A;
b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1, in alternativa tra loro;
c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E, Modulo B + C1, Modulo H, in alternativa tra loro;
d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1, in alternativa tra loro.