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I finanziamenti nazionali alla ricerca industriale.ERT

Strumenti agevolativi e problematiche
Gli strumenti di finanziamento disponibili afferiscono essenzialmente a quattro tipologie legislative:
· Legge 297/99 – Eureka.
Questo strumento di finanziamento, gestito dal MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) copre principalmente i costi della ricerca industriale, ed in parte anche i costi di sperimentazione precompetitiva.

· FIT – Fondo Innovazione Tecnologica del Ministero dell’Industria.

Esso copre parte della ricerca industriale, ma soprattutto la sperimentazione precompetitiva.

· Leggi Regionali per il sostegno all’innovazione.

Coprono tutte le fasi in generale, ma soprattutto la sperimentazione precompetitiva e l’industrializzazione.

· Legge 140/97. Copre lo stesso ambito della legge 297/99, poco più nella fase di sperimentazione precompetitiva, ma in maniera diversa, come si vedrà nel prosieguo.

Tipicamente, il ciclo di vita dello sviluppo di una strategia di ricerca e sviluppo per prodotti/processi industriali parte da un’attenta analisi dei requisiti di mercato e dello stato delle tecnologie di potenziale interesse; soltanto in seguito è possibile definire completamente l’idea iniziale ed eseguire quindi le opportune verifiche di fattibilità in termini di competenze, risorse, appetibilità oltreché la verifica preliminare di mercato.

Nel caso in cui tutte le verifiche abbiano dato esito positivo, si procede alla definizione delle possibili strategie di finanziamento (elencate sopra), al fine di valutare con precisione il capitale da investire nello sviluppo del prodotto o processo industriale: si renderà dunque necessario da una parte gestire l’iter della richiesta di finanziamento, e dall’altra ricercare le enabling technologies e le competenze per portare a termine la ricerca.

Soltanto dopo i passi descritti precedentemente è possibile dare inizio in maniera operativa allo studio, sviluppo e specializzazione delle tecnologie e funzionalità di base, fino a giungere alla realizzazione e validazione di un prototipo dimostrativo.

Al termine della fase di ricerca e sviluppo vera e propria, si esegue una verifica definitiva di mercato e di producibilità, per poi proseguire in parallelo con un piano di commercializzazione, l’industrializzazione e la pianificazione della produzione, attività propedeutiche al lancio sul mercato del prodotto/processo implementato.

Per le PMI, i problemi nel seguire questo processo per la determinazione di strategie e progetti di ricerca applicata consistono principalmente nella pianificazione temporale (nel senso che è complesso per tali strutture prevedere l’orizzonte tecnologico del mercato su cui ci si muove), nella valutazione dell’originalità del processo/prodotto da implementare (è difficile per una PMI avere un panorama completo di quel che viene effettuato dalla concorrenza, e della situazione brevettuale nell’ambito della ricerca), nella impostazione degli “attori” (trovare competenze esterne/interne, identificare moduli tecnologici già esistenti al fine di realizzare il proprio progetto), e nel reperimento delle risorse.

Tutto questo si riflette nelle modalità in cui i progetti sono definibili e presentabili.

Esaminiamo adesso gli strumenti di finanziamento precedentemente presentati nei loro campi di intervento: come è ovvio, le proposte di ricerca dovranno presentare caratteristiche differenti a seconda della Legge alla quale sono riferite.

Se si desidera accedere ad un finanziamento da Legge 297/99, la proposta di ricerca dovrà possedere requisiti quali un ampio respiro (cioè il progetto dev’essere innovativo in modo assoluto rispetto allo stato dell’arte almeno europeo), un elevato impatto tecnologico (presentare dunque una radicale innovazione dello stato dell’arte, con potenziali ricadute in altri settori industriali), e forti ricadute industriali (con possibilità di rilevanti vantaggi per gli utenti, di sensibili miglioramenti ambientali e/o sociali ed incremento dei livelli occupazionali).

Si tratta dunque di progetti difficili da configurare, ai quali d’altronde corrispondono livelli di agevolazione elevati: per fare un esempio, se una PMI in zona Obiettivo 2 presenta un progetto Eureka può arrivare ad ottenere il 95% dei costi di ricerca e sviluppo coperti, di cui anche il 50% a fondo perduto: sono, al momento, per quanto noto allo scrivente, le migliori innovazioni alla ricerca industriale esistenti in Europa.

Per accedere invece ad un finanziamento del Fondo Innovazione Tecnologica (FIT), la proposta di ricerca può presentare un grado di innovazione e di impatto tecnologico decisamente inferiori rispetto alla Legge 297/99, e ricadute economiche ed occupazionali anche limitate al solo utente dei risultati.

I tempi di gestione di tale iter sono decisamente lunghi, ma la situazione è in via di miglioramento.

Essenzialmente, però, le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, con solo una piccola percentuale di fondo perduto.

Le Leggi Regionali, invece, hanno ordinamento generalmente variabile a seconda della regione di appartenenza, ma tendenzialmente presentano come caratteristiche comuni quelle di richiedere, spesso, la presentazione di proposte di ricerca di dimensioni ridotte, e di consentire ritorni industriali a breve; inoltre, spesso una certa preferenza viene data, a livello di selezione, a progetti che interessano le tipologie industriali prevalenti nella regione.

Per la presentazione del progetto di ricerca esiste una multiformità di procedure e condizioni agevolative, che variano da regione a regione, ma gli iter amministrativi sono in generale semplificati, e quindi abbastanza veloci.

Per questo motivo, tale tipologia di finanziamento è in generale interessante, ma di solito rivolta a progetti di importo generalmente ridotto.

La Legge 140/97 presenta caratteristiche ancora differenti da quelle precedentemente viste: offre crediti d’imposta stanziati in funzione delle voci a bilancio, con intervento più o meno automatico, su una disponibilità di fondi limitata (le erogazioni sono basate sulla logica del “first come, first served”, i finanziamenti vengono erogati in ordine cronologico ai primi che hanno presentato il progetto fino ad esaurimento fondi), richiede impatto tecnologico e respiro industriale del progetto di ricerca finalizzati alla singola azienda, ed infine è incompatibile con altre modalità di finanziamento.

Questa Legge costituisce l’unico modo, attualmente esistente in Italia, per finanziare delle attività di ricerca pregresse, ma ha lo svantaggio di dover richiedere una “corsa ai fondi”, all’atto della pubblicazione dei bandi, che comporta delle probabilità di rimanere esclusi al finanziamento per esaurimento dei fondo disponibili.