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98 rmo gennaio/febbraio 2022 DAL MONDO DELLA FINITURA Brexit e marchio Ukca: cosa accade È trascorso esattamente un anno dall’u- scita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea, quel percorso formalmente av- viato nel 2017 come conseguenza del re- ferendum che ha visto il 52% di elettori britannici votare in favore di un abban- dono dell’Unione e a cui Theresa May non è riuscita a dare seguito. Dopo un anno si potrebbe immaginare che i rapporti con il ‘nuovo Stato estero’ siano ormai collaudati, almeno commercialmente e burocratica- mente, ma non è così visto che a partire dal 31 gennaio 2020 (data di ratifica dell’ac- cordo di recesso) e fino al 31 dicembre 2020 ha avuto luogo un primo periodo ‘di transizione’ durante il quale il Regno Unito e l’UE hanno negoziato le loro relazioni future. Durante il periodo di transizione, il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell’UE ed è rimasto parte dell’unione do- ganale e del mercato unico dell’UE, senza però fare più parte degli organi o delle isti- tuzioni politiche dell’UE. Accanto, quindi, a regole e leggi sono stati definiti una serie di elementi transitori che, in uno scenario in evoluzione, vanno via via assumendo una forma stabile. Ma come orientarsi in questo contesto mutevole? A tal proposito Anima Confindustria ha redatto un vademecum che costituisce ad oggi il documento interpretativo delle re- gole commerciali per attività di import ed export con il Regno Unito. Nodo cruciale di questo documento e di questo ambito è certamente occupato dalla conformità dei prodotti, dalla loro sicurezza e dagli adempimenti richiesti al produttore: tra questi si inserisce il marchio c.d. Ukca (UK Conformity Assessed) in sostituzione del marchio europeo CE. È stato quindi necessario creare un nuovo marchio ri- conosciuto in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e spiegarne i rapporti in relazione al noto marchio CE; sono stati definiti i prodotti per i quali ad oggi è ri- chiesta la marcatura Ukca e le categorie di prodotti per le quali vigono una serie di regole speciali (come, ad esempio, i dispositivi medici); infine è ben defi- nito anche il dove deve essere apposto il marchio Ukca. Tutt’oggi è prevista una coesistenza dei due marchi, ovvero nella maggior parte dei casi sarà ancora possi- bile immettere prodotti con il marchio CE sul mercato della Gran Bretagna fino al 1° gennaio 2023 ma con una serie di punti di attenzione evidenziati, ad esempio ciò non riguarderà le eventuali scorte di pro- dotto esistenti, ossia quei prodotti pronti per l’immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021: in questo caso il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 1° gennaio 2021, da un organismo notificato stabilito nel Regno Unito. Il documento spiega anche quando è ri- chiesta l’apposizione anche del marchio Ukni, risultato della persistenza dell’Ir- landa del Nord all’interno del territorio commerciale dell’Unione Europa. Infine, tutti gli aspetti commerciali danno anche adito ad una serie di casistiche complesse, come quella del rappresentante autoriz- zato e dell’importatore UK, che il docu- mento analizza in modo da offrire chiare informazioni per il rispetto del quadro le- gislativo ad oggi vigente. Il vademecum, che va inteso come docu- mento dinamico che viene aggiornato in funzione delle evoluzioni legislative, è a disposizione sul sito web di Anima Con- findustria ed è scaricabile gratuitamente.

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