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42 rmo giugno/luglio 2020 contatto fra le normative e informare il proprio tra- sfertista”. Per un’azienda che desideri gestire al meglio i viaggi dei dipendenti e prevenire il contagio, è importante organizzarsi preventivamente e collaborare con il committente: la sicurezza del lavoratore, infatti, è appannaggio di entrambi. “Inoltre, il rispetto del protocollo di sicurezza libera di responsabilità il datore di lavoro”, conclude Pon- trandolfi. “Ecco, appunto. – interviene l’avvocato Enrico Fon- tana - Parliamo di responsabilità dell’ente: nel caso il dipendente contragga il contagio sul luogo di lavoro (e quindi anche durante la trasferta) esiste un rischio concreto di contestazione penale per l’azienda”. Avallata, tra l’altro, dall’equiparazione che l’Inail ha fatto tra le infezioni da Covid-19, contratte in occa- sione di lavoro, e gli infortuni sul lavoro. Nell’era della pandemia, dunque, lo spettro dei rischi cui possa incorrere un lavoratore sono aumentati. “Sulla base della L. 231 /2001 – prosegue Fontana – il datore di lavoro, nel caso in cui non abbia applicato corretta- mente la normativa anti contagio, rischia parecchio”. Esistono contromisure?. “La prima cosa da fare è organizzare la propria attività con metodo. Occorre quindi valutare con precisione i rischi che il lavoratore potrà correre durante trasferta: dai mezzi di trasporto che utilizzerà, alle strutture ricettive che lo ospite- ranno, fino all’azienda ‘esterna’ in cui dovrà operare”. In questo scenario, si dovranno adottare tutte le pre- cauzioni di sicurezza stabilite dal protocollo italiano, senza però tralasciare la valutazione e l’eventuale adozione delle misure richieste nel paese straniero. Non dimentichiamo, infatti, che quando coesistono due normative, prevale sempre quella di maggior fa- vore, ovvero – in questo caso – quella che stabilisce misure preventive più stringenti. “Inoltre – prosegue Fontana – l’azienda dovrà docu- mentare nel dettaglio tutti i provvedimenti adottati a tutela della salute del dipendente”. Tutto ciò, non riduce a zero i rischi di un eventuale procedimento penale, ma consente di precostituire una linea di difesa adeguata. Linea d’azione. Perché un’azienda organizzi in forma coerente ed esaustiva le sue trasferte, è utile adottare un flusso di lavoro ad hoc. “In questo work flow – spiega Alessandro Arletti, di Arletti & Partners – individuo vari momenti. Il primo è relativo all’organizzazione della partenza dall’Italia, e consiste nel verificare le regole di uscita dal nostro Paese e quelle di ingresso nel Paese estero. Succes- INCHIESTA Aspetti normativi In tema di trasferte il testo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, secondo cui ‘il datore di lavoro è tenuto a mappare, informare e formare i propri dipendenti su tutti i possibili rischi ai quali essi potranno andare incontro durante le trasferte aziendali (art. 36 ‘Informazione ai lavoratori’ e 37 ‘Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti’)’. Ciò significa che tutti i rischi devono essere localizzati, compresi quelli atipici o esogeni, quelli– cioè - che non trovano origine nelle mansioni svolte. A tale tipologia di rischio può ricondursi ad esempio la sicurezza degli alloggi e degli spostamenti dei lavoratori che operano all’estero. Al decreto legislativo, si affianca l’Art. 2087 c.c.: in base al quale ‘l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad un aggiornamento continuo delle misure da implementare per la tutela della salute dei suoi dipendenti […]’. Sulla responsabilità penale dell’ente, va richiamato il D.Lgs. 231/2001, che sull’estero, in particolare, all’articolo 4 recita: ‘[…] gli enti e le società aventi nel territorio italiano la Sede, rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto’. Da aggiungere pure l’articolo 25 – septies, che parla di ‘Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Riguarda i delitti elencati dall’articolo 589 C.P. (omicidio colposo) e 590 C.P. (lesioni personali colpose), configurabili in violazione del Decreto Legislativo 81/08 sulla tutela e sicurezza sul lavoro’.
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