Progettare 461
progettare 461 • aprile 2024 41 pertanto, assicurarsi che le istruzioni si- ano conformi alla lingua prescritta dalla legislazione dello Stato in cui intendono commercializzare la macchina o il pro- dotto correlato. È consentito fornire le istruzioni in formato digitale accessibili online per l’intera durata prevista del ci- clo di vita della macchina o del prodotto correlato e per almeno 10 anni successivi all’immissione sul mercato. Inoltre, se richiesto dall’acquirente al momento dell’acquisto, il fabbricante è tenuto a fornire gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo entro un mese. Il nuovo Regolamento stabilisce che i fabbricanti devono assicurare che ogni macchina sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE (anziché la dichiara- zione di conformità CE, come previsto in precedenza). In alternativa, possono fornire un indirizzo Internet o codici a lettura ottica che consentano di accedere alla dichiarazione di conformità. La di- chiarazione di conformità UE in formato digitale deve rimanere accessibile online per l’intero ciclo di vita previsto della macchina e, comunque, per almeno 10 anni successivi all’immissione sul mer- cato o alla messa in servizio. Valutazione della conformità Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1230, si assiste a importanti cambiamenti nelle procedure di valuta- zione della conformità delle macchine e dei prodotti correlati. In particolare, l’e- lenco precedentemente presente nell’al- legato IV della Direttiva 2006/42/CE è stato rimosso e sostituito da un nuovo al- legato I, suddiviso in due parti: parte A e parte B. I fabbricanti delle macchine e dei prodotti correlati inclusi nelle categorie dell’allegato I, parte A, devono seguire una delle seguenti procedure specifiche, che richiedono sempre la partecipazione di un organismo notificato: esame UE del tipo, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione. Conformità basata sulla ga- ranzia qualità totale. Conformità basata sulla verifica di un unico prodotto. Per le categorie di macchine o prodotti cor- relati elencati nell’allegato I, parte B, i fabbricanti devono applicare una delle seguenti procedure: controllo interno della produzione (che non richiede l’in- tervento di un organismo notificato), applicabile solo se la macchina o il pro- dotto correlato è costruito in conformità alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie della categoria; esame UE del tipo (con la partecipazione di un organismo notificato), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione; conformità basata sulla garanzia qualità totale (con l’intervento di un organismo notificato); conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (con l’intervento di un organismo notificato). Sicurezza e tutela della salute L’introduzione di aspetti legati all’intelli- genza artificiale e ai sistemi informatici nelle macchine ha reso necessario un adeguamento sia del processo di valu- tazione dei rischi (includendo i pericoli che possono emergere durante l’intero ciclo di vita della macchina o del prodot- to correlato, non solo quelli prevedibili al momento dell’entrata sul mercato) sia dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. Per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, le modifiche più rilevanti riguardano gli aspetti di seguito elencati. Ergonomia: è stato previsto un adegua- mento dell’interfaccia tra l’operatore e la macchina per migliorare la sicurezza e la comodità. Protezione contro l’altera- zione: le modifiche sono state apportate per garantire che la connessione tra la macchina e altri dispositivi non comporti situazioni pericolose. Affidabilità dei si- stemi di comando: i sistemi di comando devono resistere alle sollecitazioni di servizio e alle influenze esterne, inten- zionali o non, che potrebbero portare a situazioni pericolose. Rischi legati agli elementi mobili: sono state apportate modifiche per affrontare i rischi associati ai robot collaborativi (cobots), progettati per interagire fisicamente con gli opera- tori in ambienti di lavoro.
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