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p rogett a re 432 SETTEMBRE 2020 43 zione della temperatura corporea e di mascherine anti-contagio. L’attività d’impresa dovrà essere inoltre orga- nizzata in maniera tale che l’ingresso, la permanenza e l’uscita dal luogo di lavoro possa essere scaglionata così da evitare assembramenti e garantire la distanza minima di sicurezza. A ciò si aggiunge uno specifico obbligo di sorveglianza e vigilanza volto ad assicurare che tutti i soggetti pre- senti in azienda operino nel rispetto delle misure prescritte. A scanso di equivoci - prosegue - l’articolo 29 bis legge 40/2020, a conversione del Decreto Liquidità, ha recentemente confermato che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono corret- tamente agli obblighi previsti ex art. 2087 attenendosi alle misure stabilite dal Protocollo. La norma ha chia- rito, tuttavia, che è necessario che le predette misure siano mantenute con costanza nel tempo. Nel caso in cui non possa trovare applicazione quanto previsto dal Protocollo è fatta salva la possibilità di osservare le misure di sicurezza presenti in linee guida o accordi di settore stipulati da organizzazioni sindacali e datoriali”. Gli obblighi dei dipendenti Fin qui gli obblighi del datore di lavo- ro che, come abbiamo visto nei mesi scorsi, dovranno essere ripetuti per molti altri mesi, salvo disposizioni differenti. E il dipendente? “Specu- larmente grava l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli sono imposte sul luogo di lavoro. Laddove manifestasse uno stato febbrile o sintomi influenzali di qualsiasi tipo, egli è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio informan- do le autorità sanitarie competenti. Se si trova sul posto di lavoro, è tenuto a dare tempestiva comunicazione del suo stato di salute ai responsabi- li aziendali e ad abbandonare im- mediatamente l’azienda”, conclude Giordani. Ma, poniamo il caso che il lavoratore si contagi, potrebbe farsi risarcire? “Alla luce di quanto sopra, se il lavoratore riesca a dar prova in giudizio che il proprio datore di lavoro non si sia scrupolosamente attenuto ai nuovi obblighi in materia di sicurezza cui è tenuto e che da tale inottemperanza sia derivato il conta- gio, dovrà risarcire il dipendente del cosiddetto danno differenziale. L’Inail,

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