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42 p rogett a re 432 SETTEMBRE 2020 dalla condotta illecita del datore di lavoro, il quale non si sarebbe scru- polosamente attenuto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e a tutela dell’integrità psicofisica dei suoi di- pendenti. Tale accertamento, come già specificato, potrà aver luogo solo ed esclusivamente in sede di giudizio e non assumerà alcun rilievo probato- rio il fatto che al dipendente sia stata corrisposta la copertura indennitaria da parte dell’Inail”. Fin qui non sembrerebbero esserci differenze con il passato ma in caso di accertamento di responsabilità, “l’azienda dovrà versare all’infortu- nato il cosiddetto danno differenziale, ossia di un ammontare, di carattere risarcitorio, diverso e ulteriore rispet- to all’indennizzo Inail e soggetto ai tradizionali criteri di quantificazione civilistici. Inoltre, la stessa potrebbe essere tenuta a rimborsare, in via di regresso, le provvidenze indennitarie versate dall’Inail e già corrisposte agli infortunati ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965”. Un Protocollo condiviso In questo periodo, sia il datore di lavo- ro sia il lavoratore, devono rispettare alcuni obblighi di legge. Attualmen- te, il datore di lavoro che intenda tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e che voglia essere esente da responsabilità è tenuto ad attenersi scrupolosamente alla nor- mativa generale prevista in materia di sicurezza sul lavoro. “In occasione della diffusione del Covid-19, a que- ste tradizionali prescrizioni - spiega Giordani - si è aggiunto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il conte- nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, stipulato tra Governo e parti sociali, richiamato dallo stesso articolo 2, comma 6 del Decreto del presidente del Consiglio dei Mini- stri (Dpcm) 26 aprile 2020”. Ma cosa prevede questo Protocollo? “Tra le varie misure - continua l’avvocato - l’adozione di modalità di lavoro agile laddove coerente con l’organizzazio- ne produttiva, l’uso di ferie, congedi e permessi nonché la sospensione di attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Le a- ziende dovranno altresì dotarsi degli ormai noti strumenti per la misura- INCHIE S TA

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