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p rogett a re 432 SETTEMBRE 2020 41 da coronavirus in ambito lavorativo appaiono, allo stato, particolarmente contenuti”. Marcello Giordani è del parere che le modalità di contagio del virus sono poco chiare anche alla stessa comunità scientifica, dunque rima- ne piuttosto complesso dimostrare ragionevolmente di aver contratto il virus sul luogo di lavoro e non altrove. A ciò si aggiunge il fatto che è stato emanato un ricco complesso di protocolli e prassi sanitarie da osservarsi nell’ambiente di lavoro il quale, se scrupolosamente osserva- to, dovrebbe senz’altro contribuire a ridurre notevolmente l’eventualità di contagio. Il danno differenzial e Da un lato il datore di lavoro dovrebbe aver messo in atto tutte le procedure per evitare il contagioma esiste anche solo una possibilità che il datore di lavoro possa risarcire il lavoratore? “Allo stato è possibile. Come antici- pato, il datore di lavoro potrà essere chiamato a risarcire il dipendente lad- dove venga riconosciuto civilmente responsabile. A tal scopo - continua l’avvocato - è necessario che si di- mostri la sussistenza di un doppio nesso causale, ossia di una duplice correlazione tra eventi: il dipendente deve dimostrare di aver contratto il virus in occasione di lavoro, da un lato, e provare parallelamente che tale contagio sia stato causato ha aggravato la posizione del dato- re di lavoro rispetto alle previsioni generali in materia di responsabilità in caso di infortunio. Quindi, il pre- supposto per il riconoscimento della responsabilità datoriale era e rimane tuttora l’accertamento della stessa, solo ed esclusivamente in sede di giudizio, a titolo di dolo o colpa. Una diversa interpretazione non ritengo possa essere presa in considerazione a maggior ragione se si considera che la medesima impostazione oggi proposta dall’Ente è assolutamente pacifica e applicata da decenni con riferimento ai contagi di malattie in- fettive e parassitarie (del pari del Covid-19) come espressamente pre- visto dalla Circolare Inail 23 novem- bre 1995, n. 74”. L’avvocato Giordani continua nella sua analisi: “Inoltre è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazio- ne del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a ca- rico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. Bisogna spe- cificare che, anche laddove il datore di lavoro venisse effettivamente ci- tato in giudizio, i rischi civili e penali correlati alle infezioni Marcello Giordani è avvocato presso Wilegal. zialmente presumere la sussistenza di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro ogniqualvolta un suo dipendente fosse risultato positivo al virus. “L’Inail è prontamente interve- nuto con la circolare del 22 maggio 2020 smentendo tale erronea inter- pretazione e fugando ogni dubbio sul tema. Come correttamente chiarito, infatti, non vi è alcun nesso, né diretto né indiretto, tra la qualificazione del contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro come infortunio, il fatto che il dipendente percepisca l’indennità Inail ed eventuali profili di respon- sabilità datoriale in tal senso - entra nel dettaglio l’avvocato -. L’articolo 42 comma 2 Decreto Legge 18/2020 non

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