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30 progettare 431 GIUGNO / LUGLIO 2020 è esente: per questo dovrà, a sua volta, comportarsi secondo buona fede e adoperarsi per ridurre i danni conseguenti al mancato rispetto dei termini della controparte. Richiami normativi E nel caso invece in cui tra i due con- traenti non si trovasse un punto di accordo ma si sviluppasse, piuttosto, una controversia, c’è la possibilità di ricorrere ad una normativa ad hoc? E in che misura questa può essere d’a- iuto? “Tra le disposizioni ad hoc che possono concorrere a ricomporre la questione - elenca Cardillo - abbiamo l’articolo 91 del ‘Decreto Cura Italia’ (D.L. 18/2020) che specifica come ‘Il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutato ai fini dell’esclusionedella responsabilitàdel debitore e del conseguente obbligo di risarcimento del danno’”. Di fatto si tratta di un mero principio di valu- tazione, su cui poi, però, è chiamato ad esprimersi il giudice. “Anche dal Mise - prosegue l’avvocato - arriva una disposizione che autorizza le Camere di Commercio italiane a rilasciare un certificatodi esistenzadi forzamaggio- re, nel momento in cui riceva notizia di un’adempienza. Attenzione, però: non si tratta di una giustificazione del mancato rispetto degli accordi, ma di un’attestazione della Camera di Commercio. Questa comunica di aver ricevuto dall’impresa una dichiarazio- ne del mancato assolvimento degli obblighi contrattuali per motivi impre- vedibili e indipendenti dalla volontà e dalla capacità aziendale e connessi, piuttosto, alla Pandemia”. A tale documentazione si può ricorre- re in casi di contratto internazionale su cui è applicabile la legge italiana e che prevede la clausola di forza maggiore. Ovviamente la pandemia deve averne effettivamente impedito l’adempimento. Epilogo: 3 scenari Tre le possibili soluzioni. Innanzitutto, si può giungere alla risoluzione del contratto, giustificata da prestazioni ineseguibili. In questo caso non po- tranno essere risarcibili i danni per inadempimento, comprese le penali. A meno che - ovviamente - la parte non fosse già inadempiente per altri motivi o non abbia tardato ingiusti- ficatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore. Il secondo scenario possibile pre- vede una sospensione del vincolo contrattuale: la relazione con l’altro contraente rimane in essere, ma si interrompe per un periodo prefissato la prestazione. Il terzo contesto, infine, prevede una rinegoziazione del con- tratto, ristabilendo, in questo modo, l’equilibrio del rapporto. “Tutto questo - specifica Cardillo - riguarda i contratti stipulati in epoca pre-Covid”. Per quelli successivi a questo famigerato spartiacque la si- tuazione cambia, dal momento che tutti siamo consapevoli che con il vi- rus dobbiamo imparare a convivere: esso non è scomparso. Anzi rimane più o meno latente. “Oggi - spiega - la pandemia in sé e per sé non può più essere invocata come evento di forza maggiore o hardship”. Tuttavia il rischio di una recrudescenza dei contagi nel nostro Pese o di nuovi focolai in Paesi stranieri in cui si abbia- no interessi commerciali, potrebbero ancora mettere a repentaglio l’attua- zione di accordi contrattuali. Cosa fare allora per tutelarsi? “Nella stipula di nuovi contratti - suggerisce Cardillo - è consigliabile innanzitutto definire fatti e situazioni chepossanoeventualmen- te essere reputati di force majeur, pur essendo connessi a un fatto ormai noto come la pandemia. Mi riferisco - nello specifico - all’eventuale ripre- sentarsi del contagio, o a una soglia di variazione dei prezzi delle materie prime e del lavoro, oltre la quale le parti concordano che il contratto non sia più sostenibile e possa quindi esse- re risolto o rinegoziato. Inoltre, anche specifici eventi o circostanze rilevanti nel settore di riferimento possono legittimare la risoluzione o la rinego- ziazione delle condizioni di contratto”. Definite queste tutele, come perfe- zionare l’accordo? “A questo punto - conclude - andranno disciplinate le conseguenze di tali eventualità, prevedendo una sospensione senza responsabilità per la durata dell’even- to di forza maggiore o, in alternativa, una risoluzione del contratto, nel caso l’evento perduri oltre un certo tempo”. @carmelaignaccol INCHIESTA

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