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progettare 431 GIUGNO / LUGLIO 2020 29 riferimento - spiega Cardillo - il com- portamento di una persona media nelle medesime condizioni”. Oggettiva imprevedibilità E nel caso specifico di Covid- 19? “La pandemia - continua Cardillo - pare contenere i caratteri oggettivi. Tutta- via, la sussistenza di questi elementi non è sufficiente: si deve esaminare la lettera del contratto”. La prima cosa da appurare, dunque, è l’esistenza di clausole relative alla forza maggiore o all’hardship; successivamente va acclarato cosa effettivamente dicano e se siano invocabili in relazione a questa specifica circostanza. Una volta stabilito che siano effettiva- mente individuabili in relazione alla specifica fattispecie (la pandemia di Sars- Cov 2), ciascuna delle due parti è però dovuta al rispetto di alcuni punti. Chi non è riuscito ad adempie- re ai termini contrattuali dovrà infatti dimostrare che l’impedimento è sorto successivamente alla stipula del con- tratto; che l’evento era imprevedibi- le al momento del perfezionamento dell’accordo; che l’evento (o il suo effetto) si è rivelato impossibile da superare; che una volta verificatosi l’accadimento, ha cercato con dili- genza di arginarne le conseguenze e di evitare blocco o ritardi; e che da parte sua è stata data con tempestività notizia all’altra parte dell’impossibilità di adempiere ai termini pattuiti. Dagli obblighi, tuttavia, nemmeno la parte che subisce inadempimento È stato tutto stravolto. Come se un pulviscolo invisibile avesse bloccato un gigantesco macchinario, tutta la nostra quotidianità è stata sovvertita. Con ciò che ne consegue. Compreso il fatto che - mentre eravamo tutti fermi - alcune iniziative avviate in preceden- za non si sono arrestate insieme a noi, ma hanno nominalmente proseguito il loro corso e mantenuto la propria validità. Magari senza trovare una concreta attuazione, però. Come i contratti internazionali già stipulati, per esempio, cui non si è po- tuto ottemperare a causa del Covid-19 e del conseguente lockdown. In que- sta situazione, quali strade possono imboccare le parti contraenti? Come spiega l’avvocato Simona Cardillo dello studio legale Lexant, esistono due principi cui si può fare ricorso: quello di forza maggiore e la clau- sola di hardship. Il primo - che è da interpretarsi come un evento fuori dal controllo di una parte (che non era ragionevolmente tenuta a preveder- ne l’accadimento) e i cui effetti non possono essere evitati - conduce alla risoluzione del contratto. L’hardship, applicabile in caso di una prestazione più onerosa delle previsioni, porta invece ad una rinegoziazione dell’ac- cordo ed è finalizzata a ripristinare l’equilibrio tra le parti. In questa e- ventualità il vantaggio risiede nel fatto che il vincolo contrattuale può essere gestito, senza privarne i contraenti. “Naturalmente - spiega l’avvocato Cardillo - la possibilità di ricorrere alla forza maggiore o alla hardship si ha solo in caso di un evento ‘straordina- rio’ e ‘imprevedibile’”. La complessità, dunque, sta proprio nel verificare l’esistenza di questi due requisiti. “E la verifica deve essere oggettiva”, si raccomanda il legale. Se al carattere di straordinarietà, in- fatti, può essere attribuito con mag- giore facilità il requisito di oggettivi- tà, sull’imprevedibilità grava invece un’aura di soggettività maggiore. Per appurare dunque se un fatto sia re- almente ‘imprevedibile’ in una deter- minata contingenza, occorre operare una valutazione oggettiva, elaborata - cioè - sulla base di parametri ge- nerali e prefissati. “Verrà preso in considerazione, come parametro di Modelli di clausole di forza maggiore A tutela e beneficio degli operatori economici la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha stilato dei modelli di force majeur e di hardship (aggiornati di recente), cui poter attingere nella stesura dei nuovi contratti. L’ICC ha redatto due versioni di clausole che possono essere inserite nel testo o semplicemente richiamate: la long form e la short form; quest’ultima, sintetica ed efficace, si rivela particolarmente indicata a rispondere alle esigenze pratiche delle piccole medie imprese.
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