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30 fluidotecnica 416 SETTEMBRE 2018 ECONOMIA trasferimento verso il mercato, si pone il problema della sua valorizzazione. Un’impresa può diversificare il suo modello di business, valorizzando un’invenzione brevettata in due modi: o direttamente attraverso la realizza- zione e la vendita dei prodotti tutelati dalla privativa industriale oppure con- cedendoa terzi dei diritti (valorizzazione esterna). Quest’ultima fattispecie si realizza o tramite la concessione di una licen- za d’uso (technology push) o tramite cessione della tecnologia oppure tra- sferimento del solo brevetto. La cessione è un trasferimento a titolo definitivo, mentre la licenza consente al licenziante di mantenere la titolarità del brevetto. Un contratto di licenza, il cui oggetto può riguardare sia brevetti sia know- how oppure entrambi, è un contratto atipico (ossia redatto in forma libera), che può essere concesso sia in regime di esclusività oppure di non-esclusività e che si contraddistingue per la deli- mitazione di alcuni ambiti: territoriale, fuori dai confini dei Paesi in cui è stata convalidata la privativa, il titolare non dispone dell’esclusiva (l’invenzione è liberamente attuabile); temporale, la durata della tutela è limitata e incide sulla durata del contratto; la facoltà di utilizzo che è l’ambito di tutela determi- nato dal tenore delle rivendicazioni; il settoremerceologico o il campo d’uso. Verificare i requisiti Il potenziale licenziatario, durante la fase di negoziazione, dovrà verificare che alcuni requisiti di base siano sod- disfatti, attraverso un’attività di due diligence: la titolarità dei diritti di pro- prietà industriale; lo stato legale; la validità dei titoli; il time to market; la stima dei campi d’uso e dei mercati; la libertà di attuazione. Parte di queste attività sono svolte con- sultando le banche dati brevettuali. Dal momento che i database sono incom- pleti, soprattutto sullo stato legale dei brevetti, conviene incaricareunesperto in proprietà industriale per eseguire queste verifiche. L’accordo potrà anche prevedere: una licenza sui successivi perfezionamen- ti; una collaborazione per agevolare l’attuazione dell’invenzione e per l’ot- tenimento dei titoli di privativa, dal momento che tali attività potranno protrarsi oltre il momento in cui si per- fezionerà l’operazionedi trasferimento; eventuali sub-licenze. I costi di mantenimento dei titoli di proprietà industriale sono solitamente imputati al licenziatario, mentre sulla loro gestione interviene il titolare. L’unica garanzia assunta dal licenziante è quella relativa alla titolarità dei diritti, mentre i contratti escludono espressa- mente garanzie su: la validità dei titoli di proprietà industriale; labrevettabilità dei trovati; la presenza di contraffazioni attive e passive. I corrispettivi sono solitamente mo- netari e riguardano il rimborso delle spese sostenute dal licenziante per l’ottenimento dei titoli di privativa, l’accollo dei costi futuri di manteni- mento, la corresponsione di una som- ma fissa, eventualmente divisa in più rate (down payment o lump sum) e di royalty (o canoni periodici) calcolate in percentuale sul fatturato del prodotto venduto. In taluni casi i compensi possono es- sere non monetari, come nel caso del cosiddettocross-licensing, checonsiste in uno scambio reciproco di licenze. Il licenziatario è legittimato ad agire in caso di eventuale contraffazione da parte di terzi, anche qualora non fosse stata effettuata la trascrizione del con- tratto di licenza. I contratti di cessione e di licenza sono soggetti alla disciplina della trascrizio- ne ex articolo 138 del ‘Codice di pro- prietà industriale’ (c.p.i.), necessariaper l’opponibilitàdell’attoai terzi chehanno NUMERO DI BREVETTI CONCESSI IN ITALIA (2013 – 2017) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2017 2016 2015 2014 2013 8.067 7.795 7.153 6.429 3.364

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