ITA 50

10 \ 2024 UNO SGUARDO ALLE FAQ I dubbi sono tanti e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono pervenute numerose ri- chieste di chiarimenti. Ecco una serie di doman- de e risposte rese disponibili dal Ministero e dal portale GSE ai quesiti delle imprese per semplifi- care l’uso degli incentivi di Transizione 5.0. Cosa si intende per data di avvio del progetto? Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridica- mente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di im- pegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si ve- rifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni prece- denti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025. Quan- do il progetto si intende completato? Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone: a) nel caso in cui l’ultimo investi- mento abbia ad oggetto beni materiali e imma- teriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B, alla data di effettuazione dell’interconnessione; b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, fina- lizzati all’autoproduzione di energia da fonti rin- novabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al con- solidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale. CHI BENEFICIA DEL CONTRIBUTO Possono beneficiare del contributo tutte le im- prese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimen- sione e dal regime fiscale adottato per la deter- minazione del reddito d’impresa. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese: a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad al- tra procedura concorsuale prevista dal regio de- creto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi specia- li, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) desti- natarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ap- plicabili in ciascun settore e inadempienti rispet- to agli obblighi di versamento dei contributi pre- videnziali e assistenziali a favore dei lavoratori. PROCEDURE DA SEGUIRE L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’’Area Clienti GSE’ e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID. In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare ‘Operatore credito d’imposta - Tran- sizione 5.0’. La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica: pre- notazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione pre-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4NjYz